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Retribuzione figurativa da valorizzare nel conto individuale:

L’INPS, con la Circolare n. 81 del 22 aprile 2015, ha informato gli interessati circa le modalità di elaborazione della LIstaPosPa del flusso UniEmens ai fini della retribuzione figurativa da valorizzare nel conto individuale dell’iscritto e degli imponibili credito e Enpdep per riposi, permessi e congedi (D.Lgs. n. 151/2001, L.n. 104/1992, art. 20, comma 2, D.L. n. 112/2008).

Al riguardo si legge (in sintesi) quanto segue nella Circolare n. 80/2015.

Con circolare n. 11 del 24 gennaio 2013 sono state fornite nuove indicazioni per l’accertamento della contribuzione figurativa dei lavoratori privati a seguito dell’entrata in vigore della legge 4 novembre 2010 n. 183.

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La circolare definisce, tra l’altro, le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa e le regole che sovraintendono alla quantificazione del valore della retribuzione da attribuire ai periodi con accredito figurativo per gli eventi, previsti dalle disposizioni in vigore, verificatisi nel corso del rapporto di lavoro.

L’art. 40 della richiamata legge n.183/2010 prevede che, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo relativo ai periodi con accredito di contribuzione figurativa sia pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione lavorativa. La contribuzione figurativa è commisurata, quindi, alla retribuzione del mese in cui si colloca l’evento superando la normativa preesistente di cui all’art.8 della legge 23 aprile 1981 n.155 che prevedeva, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, la media delle retribuzioni dell’anno solare in cui si collocano gli eventi.

La determinazione del predetto valore retributivo da attribuire per gli eventi con contribuzione figurativa è demandata al datore di lavoro che provvede sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa di cui  al richiamato art.40 della legge n.183/2010, si estendono anche alle Aziende e alle Amministrazioni pubbliche iscritte alla Gestione Pubblica, tenendo conto delle specificità del quadro normativo di riferimento.

Gli Enti e le Amministrazioni Pubbliche dovranno indicare nelle denunce contributive, in specifici quadri V1, causale 7, il numero dei giorni in cui si sono verificati gli eventi, la retribuzione di riferimento per la contribuzione figurativa, l’imponibile della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della gestione Enpdep derivante dagli eventi con contribuzione figurativa.

L’INPS ha evidenziato che la suddetta Circolare n. 80/2015 non modifica le indicazioni fornite dall’Istituto relative alla elaborazione di PosContributiva per le aziende e gli enti pubblici obbligati al versamento delle contribuzioni minori in relazione agli eventi in questione.

Si forniscono di seguito le indicazioni per elaborare la sezione ListaPosPA da parte delle Amministrazioni Pubbliche e Aziende iscritte alla Gestione Pubblica per gli eventi indicati in oggetto, per i quali è riconosciuto l’accredito figurativo.

Si rimanda per il resto delle informazioni al testo della Circolare n. 80/2015 allegata al presente articolo.

(Fonte: INPS)

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