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Conversione permesso di soggiorno da lavoro stagionale a subordinato

Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, con la Nota n. 2062 del 20 aprile 2015 ha chiarito alcuni punti in merito alla questione relativa alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.

In particolare, si legge quanto segue nella Nota n. 2062/2015.

Relativamente alla questione sopra indicata, la Direzione territoriale del lavoro valuterà per quanto di competenza, positivamente l’istanza di conversione avanzata dal lavoratore stagionale al primo anno di ingresso in Italia, in presenza delle seguenti condizioni:

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  • aver svolto un periodo lavorativo stagionale di durata non inferiore a mesi tre, a prescindere dalla scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Tale condizione sarà verificata d’ufficio da parte della DTL tramite il riscontro, sia della comunicazione obbligatoria di assunzione, che dei relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato;

  • congruità delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in rapporto alla sua capacità economica (attraverso la verifica da parte della DTL delle informazioni contenute nel Modello Q).

Si rammenta che il lavoro stagionale è quello svolto esclusivamente nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

Inoltre, si può ottenere questo tipo di permesso di soggiorno se c’è la richiesta, nominativa o numerica, di:

  • un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia;
  • associazioni di categoria per conto dei loro associati.

Per quanto concerne la durata, il permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha una validità temporale minima di 20 giorni e massimo di 9 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno, a seconda della durata del lavoro stagionale richiesto.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (c.d. Decreto Flussi) viene programmato annualmente, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio italiano.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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