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QUIR e bonus 80 euro chiarimenti:

Il DPCM n. 29 del 2015 all’articolo 4, comma 3, ha stabilito che la quota di TFR (QUIR – Quota Integrativa della retribuzione) in busta paga non incide “ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo” per la determinazione della spettanza o meno del bonus 80 euro. Il suddetto DPCM però nulla prevede con riferimento all’imposta generata dal concorso della quota di TFR al reddito complessivo, “condizione questa che potrebbe far sorgere, in capo ai soggetti che prima erano incapienti, il diritto a percepire il bonus, fino a quel momento negato, non tanto per il requisito reddituale, quanto per assenza d’imposta da versare”.

A seguito di tale mancanza è stato chiesto al Ministero dell’Economia di fornire chiarimenti sulla seguente circostanza: se la suddetta ipotesi (scelta di ricevere in busta paga, insieme alla retribuzione, anche la quota parte del TFR maturato – QUIR), “attribuirebbe ad una platea d’incapienti il potenziale accesso al “bonus 80 euro”, debba ritenersi corretta ed in tal cosa intenda fare il Governo al fine di garantire la certezza interpretativa di tali norme così da permettere a ciascun lavoratore interessato di esercitare il diritto di effettuare la scelta più opportuna”.

Il Ministero dell’Economia ha risposto a tale quesito con la Nota (allegata al presente articolo) e che in sintesi stabilisce quanto segue.

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Innanzi tutto il Ministero ha evidenziato che il comma 1 – bis dell’articolo 13 del TUIR “richiede di verificare tre presupposti per la maturazione del diritto al credito, legati alla tipologia di reddito prodotto, alla sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro, nonché all’importo del reddito complessivo”.

Pertanto potenziali beneficiari del credito sono in base a tali tre presupposti:

  1. i contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi di lavoro dipendenti (art. 49, comma 1, TUIR) e da taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendenti (di cui all’art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l);
  2. i contribuenti titolari di tali redditi devono altre avere un’imposta lorda, determinata su tali redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti in base al comma 1, dell’art. 13 del TUIR.
  3. I contribuenti titolari di un reddito complessivo non superiore a 26.000 euro (che consente il diritto al credito).

Il Ministero ha pertanto ritenuto che “per le somme assoggettate ad imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività, il reddito derivante dalla percezione del QUIR in esame non deve essere computato nel reddito complessivo al fine di calcolare l’importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro di cui al comma 1 – bis dell’art. 13 del TUIR”. Tuttavia, prosegue il Ministero “il reddito derivante dalla percezione del QUIR deve comunque essere sommato ai redditi di lavoro tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti”.

E pertanto il Ministero ha concluso che “se per tali contribuenti si verificano i tre presupposti sopra indicati per la maturazione del diritto al credito … questi avranno diritto alla percezione del “bonus 80 euro”.

(Fonte: Ministero dell’Economia)

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