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Lavoro intermittente e soccorso ambienti sospetti di inquinamento:

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 6 del 24 marzo 2015 ha fornito un parere in merito all’istanza avanzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in ordine alla possibilità per una impresa appaltatrice, incaricata dei servizi di soccorso e recupero nel settore degli ambienti sospetti o confinati ai sensi del D.P.R. n. 177/2011, di assumere operatori specializzati con contratto di lavoro intermittente ex artt. 33 e ss., D.Lgs. n. 276/2003, operando il rinvio alle figure dei “sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro”, di cui al n. 11 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

L’istante ha chiesto, inoltre, se i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato eventualmente instaurati dall’impresa appaltatrice debbano essere oggetto di certificazione ex artt. 75 ss. D.Lgs. n. 276/2003, ovvero se sia sufficiente certificare il solo contratto di appalto di servizi in forza del quale i lavoratori a chiamata vengono impiegati.

Al riguardo, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, dopo aver acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio Legislativo, ha rappresentato quanto segue.

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Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre richiamare l’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011, ai sensi del quale “qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati” in possesso di determinati requisiti.

In particolare, la lett. c) della medesima disposizione richiede la “presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto”. In tale seconda ipotesi – secondo il dettato normativo – occorre, tuttavia, effettuare la preventiva certificazione dei relativi contratti ai sensi degli artt. 75 ss. sopra citati.

Dalla lettura della suddetta norma e, nello specifico, dal riferimento espresso all’assunzione con “altre tipologie contrattuali”, non sembrano emergere preclusioni in ordine alla possibilità di attivare rapporti di lavoro di natura intermittente ai fini dello svolgimento di attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di legge e, in particolare, il possesso da parte del lavoratore di una esperienza almeno triennale maturata in tale ambito.

Tale possibilità, come si legge nell’Interpello n. 6/2015, risulterebbe ammessa in presenza dei requisiti anagrafici o oggettivi richiesti dall’art. 34 D.Lgs. n. 276/2003 ovvero, laddove nella fattispecie concreta si tratti effettivamente di personale che svolge la funzione di sorvegliante che non partecipa materialmente al lavoro, in virtù del richiamo di cui al n. 11 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

In relazione al secondo quesito, si legge ancora nell’Interpello n. 6/2015, pende presso la Commissione interpelli di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 81/2008 analogo quesito al quale la stessa Commissione, competente in materia, provvederà prossimamente a rispondere.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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