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TFR in busta paga da aprile:

Il TFR – trattamento di fine rapporto arriverà nella busta paga dei lavoratori dipendenti che ne faranno richiesta al datore di lavoro non prima del prossimo mese aprile e con possibilità di un ulteriore slittamento nel caso in cui l’azienda datrice di lavoro abbia meno di 50 addetti e abbia fatto richiesta di accesso ai finanziamenti bancari assistiti da garanzia.

È quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM n. 29 del 2015, contenente il “Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015 e che entrerà in vigore il prossimo 3 aprile 2015.

Il Decreto è composto da 15 articoli e contiene altresì il modello di domanda, o istanza di accesso come viene definita dal Decreto stesso (Allegato A), che il lavoratore dipendente dovrà redigere per chiedere di percepire la quota maturanda del TFR, “al netto del contributo di cui all’art. 3, ultimo comma, della L.n. 297/1982, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile come parte integrative della retribuzione”. La domanda dovrà essere quindi compilata e sottoscritta dal lavoratore e una copia dovrà essere altresì controfirmata dal datore di lavoro, oppure dovrà essere rilasciata un’attestazione di ricevimento in formato elettronico al lavoratore valida come ricevuta.

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Il datore di lavoro dopo aver ricevuto la domanda dovrà accertare la sussistenza dei requisiti in capo al lavoratore richiedente, come ad esempio la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato da almeno 6 mesi. Se sussistono tutti i requisiti (e quindi l’istanza sarà efficace) l’erogazione sarà operativa dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e avrà termine il 30 giugno 2018 o anticipatamente in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. A partire dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della suddetta istanza, il datore di lavoro sarà tenuto ad operare la liquidazione mensile della Qu.I.R. – Quota Integrativa della Retribuzione, al lavoratore dipendente, sulla base delle modalità in uso ai fini dell’erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori dipendenti nei confronti dei quali l’azienda procederà alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di   versamento   del   TFR   alle   forme   pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e al Fondo di tesoreria INPS. Ciò significa che durante tale periodo è sospesa l’eventuale corresponsione del trattamento di fine rapporto al fondo di tesoreria dell’Inps o ai fondi di previdenza complementare. Mentre resterà operativo l’onere relativo al versamento degli eventuali contributi aggiuntivi in carico ai lavoratori e all’azienda.

Restano esclusi dalla possibilità di ottenere il TFR in busta paga le seguenti categorie di lavoratori:

  • domestici;
  • dipendenti del settore agricolo;
  • lavoratori dipendenti per i quali la legge o la contrattazione collettiva di secondo livello prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l’accantonamento del TFR medesimo presso soggetti terzi;
  • lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
  • lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della legge fallimentare;
  • lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare;
  • lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unità produttiva interessata dai predetti interventi;
  • lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all’articolo 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

I datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della Qu.I.R. come parte integrante della retribuzione nei confronti dei lavoratori dipendenti che esercitano detta opzione dovranno procedere alla liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza

Il fondo di garanzia, regolato nell’articolo 9 del DPCM n. 29/15, disporrà di una dotazione iniziale costituita da 100 milioni di euro per il 2015 a carico del bilancio dello Stato, nonché dal finanziamento dello 0,2% della retribuzione imponibile riferita ai lavoratori dipendenti per cui il datore di lavoro abbia chiesto il finanziamento della liquidazione mensile della QuIR.

La pubblicazione con ritardo del DPCM è stata presa molto male dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, la quale in una nota ha evidenziato che “Per i lavoratori italiani non sarà possibile dal mese di marzo scegliere di liquidare il Tfr in busta. Il tutto nonostante la legge preveda quale periodo oggetto di liquidazione quello che va proprio da marzo 2015 a giugno 2018. Il ritardo, oltre a tradire le aspettative di quella parte di lavoratori interessati alla liquidazione del Tfr in busta paga, ha lasciato fino a ieri al buio le aziende che si stanno preparando da tre mesi a questa rivoluzione. La legge di stabilità, infatti, è entrata in vigore il 1° gennaio 2015».

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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