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Contributi volontari anno 2015 lavoratori Gestione separata:

L’INPS, con la Circolare n. 57 del 11 marzo 2015, ha informato gli interessati sui contributi volontari anno 2015 per i lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla Gestione separata.

Si legge in particolare nella Circolare n. 57/2015 quanto segue.

L’ISTAT ha comunicato la variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, verificatasi tra il periodo gennaio 2013 – dicembre 2013 ed il periodo gennaio 2014 – dicembre 2014, pari al 0,20%.

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Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 184/97 l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni.

Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2015:

  • la retribuzione minima settimanale è pari a € 200,76;
  • la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3 L. 438/92) è di € 46.123,00;
  • il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è di € 100.324,00.

Dal 1° gennaio 2015, l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD da decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è interessata dall’incremento dello 0,50%, come previsto dall’art. 27, comma 2 bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge n. 30 del 28 febbraio 1997, ed è pari al 32,87%.

L’aliquota IVS relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31/12/1995, è confermata pari al 27,87% (Allegato n. 1).

 Si rimanda, per il resto delle istruzioni, al testo della Circolare n. 57/2015 e alla Circolare n. 96 del 3 giugno 2003 allegate al presente articolo.

(Fonte: INPS)

 

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