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Esposizione a rischio patogeno e aggravamento malattia professionale:

L’INAIL, con la Circolare n. 32 del 24 febbraio 2015 ha fornito istruzioni in merito alla esposizione a rischio patogeno protratto anche oltre il quindicennio dalla data della denuncia, sull’aggravamento verificatosi dopo il quindicennio dalla data della denuncia a seguito di tecnopatia riconosciuta senza postumi indennizzabili in rendita e sul recepimento della sentenza n. 46 del 12 febbraio 2010 della Corte Costituzionale (con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 132 e 137 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 e 131
2 Cfr art.13, comma 2, d.lgs.38/2000. Allegato n. 1)

In particolare, si legge nella Circolare n. 32/2015 quanto segue.

Con circolare n. 5 del 21 gennaio 2014, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 12 febbraio 20101, è stato stabilito che “[…] in tutte le ipotesi in cui, pur essendo decorsi i termini revisionali, l’aggravamento della patologia originariamente denunciata sia riconducibile al protrarsi dell’esposizione allo stesso rischio morbigeno […]” debba essere applicato il combinato disposto degli artt. 80 e 131 D.P.R. 1124/1965.

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Come noto, la suddetta circolare fa esclusivo riferimento alle ipotesi in cui la protrazione dell’esposizione al rischio morbigeno riguardi un assicurato già titolare di rendita e non prende in considerazione le ipotesi in cui la suddetta protrazione riguardi un tecnopatico dichiarato guarito senza postumi indennizzabili ovvero indennizzato in capitale ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 38/2000.

Ciò, in quanto l’Istituto, in una prima fase si è attenuto alla sentenza della Corte costituzionale chiamata ad esprimersi in fattispecie di protrazione dell’esposizione a rischio morbigeno, causa di aggravamento verificatosi successivamente alla scadenza del termine revisionale, dopo la costituzione della rendita.

Con la presente circolare, l’Istituto ha fornito le istruzioni per la trattazione delle domande di aggravamento – presentate da tecnopatici dichiarati guariti senza postumi indennizzabili ovvero indennizzati in capitale ai sensi dell’art.13 d.lgs.38/2000 – conseguente alla protrazione della esposizione al medesimo rischio morbigeno dopo la data della denuncia.

Con l’occasione l’INAIL ha precisato che in tali fattispecie, nonché in quelle previste dalla circolare n. 5/2014, la nuova denuncia di malattia professionale può essere presentata anche nell’ipotesi in cui la protrazione dell’esposizione al medesimo rischio morbigeno avvenga in azienda diversa da quella in cui è stata contratta la tecnopatia.

DENUNCIA DI NUOVA MALATTIA IN IPOTESI DI TECNOPATICO NON TITOLARE DI RENDITA

Come noto, il legislatore del 2000, dopo aver definito il danno biologico come “la lesione all’integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona” ha stabilito che la menomazione conseguente a quella lesione viene indennizzata con una prestazione economica che sostituisce la rendita per inabilità permanente di cui all’art.66, n.2, D.P.R. 1124/1965.

Ciò posto, occorre considerare anche l’ipotesi di domanda di aggravamento di malattia professionale anche nei casi in cui, pur non essendovi stata la costituzione di una rendita, la protrazione dell’esposizione a rischio morbigeno come sopra richiamata riguardi un tecnopatico dichiarato guarito senza postumi indennizzabili o indennizzato in capitale ai sensi dell’art.13 d.lgs. 38/2000.

Si impartiscono, di seguito, istruzioni operative per la gestione dei suddetti casi.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Le fattispecie che potrebbero verificarsi sono le seguenti:

  1. a) la malattia professionale, denunciata a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 38/2000, è stata riconosciuta ma non indennizzata in capitale (grado di menomazione inferiore al 6%). In tale caso, l’aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia dev’essere considerato nuova malattia se ricorre la protrazione dell’esposizione, oltre la data della predetta denuncia, all’agente patogeno che ha causato la malattia professionale;
  2. b) la malattia professionale, denunciata a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 38/2000, è stata indennizzata in capitale (grado di menomazione dal 6 al 15%). In tale caso, l’aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia dev’essere considerato nuova malattia se ricorre la protrazione dell’esposizione, oltre la data della predetta denuncia, all’agente patogeno che ha causato la malattia professionale;
  • c) la malattia professionale, denunciata prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 38/2000, è stata riconosciuta ma non indennizzata in rendita (grado di inabilità inferiore all’11%). In tale caso, l’aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dalla data della denuncia dev’essere considerato nuova malattia se ricorre la protrazione dell’esposizione, oltre la data della predetta denuncia, all’agente patogeno che ha causato l’origine professionale della patologia.

EFFICACIA NEL TEMPO

Le disposizioni di cui alla circolare n. 32/2015 si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

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