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Jobs Act e licenziamenti nelle PMI

Per quanto concerne il regime dei licenziamenti nelle PMI – piccole e medie imprese – lo Schema di decreto legislativo di attuazione del Jobs Act (L.n. 183/2014), recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (approvato in viale preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 febbraio 2015 e in attesa della firma del Presidente della Repubblica, dopodiché sarà trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale) prevede una disciplina unica applicabile ai lavoratori assunti nel corso del 2015 applicabile anche alle piccole imprese, ma con delle eccezioni rispetto alle norme applicabili alle imprese più grandi.

Vediamo nello specifico.

L’articolo 9 del citato Schema di decreto, in tema di licenziamento, recita quanto segue per le piccole imprese e organizzazioni di tendenza:

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“1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l’articolo 3, comma 2, e l’ammontare delle indennità e dell’importo previsti dall’articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.

2. Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto”.

Si rammenta al riguardo che alle imprese con meno di 15 dipendenti finora veniva applicata la disciplina di cui alla L.n. 604/1966 la quale, in caso di licenziamento illegittimo, garantisce al lavoratore esclusivamente un risarcimento di natura economica compreso tra 2,5 e 6 mensilità (il minimo e il massimo sono parametrati all’anzianità di servizio, alle dimensioni dell’impresa, ecc.) senza possibilità di reintegro nel posto di lavoro, tranne che nei casi di licenziamento intimato in forma orale, discriminatorio e/o nullo.

Invece, come noto, alle imprese che occupano più di 15 dipendenti (5 per le imprese agricole e 60 in tutto il territorio) si applica la tutela reale prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L.n. 300/1970) il quale prevede in caso di licenziamento illegittimo oltre al risarcimento di natura economica anche la reintegrazione nel posto di lavoro.

Naturalmente rimanere al di sotto della soglia dei 15 dipendenti è stata finora la tendenza delle piccole imprese italiane che hanno evitato di incrementare l’organico per non incorrere nei rischi legati all’applicazione del famigerato articolo 18.

Il nuovo decreto, come si è detto, introducendo:

  • una disciplina unica per i licenziamenti, applicabile esclusivamente ai lavoratori assunti nel corso del 2015 e a tutte le imprese a prescindere dal requisito numerico dell’organico;
  • un risarcimento economico (dimezzato per le piccole imprese) in caso di licenziamento ingiustificato il cui importo sarà proporzionato all’anzianità di servizio del lavoratore e comunque compreso entro le sei mensilità,

dovrebbe far superare alle piccole imprese il timore di incrementare l’organico e procedere così più serenamente a nuove assunzioni.

Proprio per il raggiungimento di tale obiettivo, e cioè l’incremento occupazionale, che lo schema di decreto sul contratto a tutele crescenti ha previsto deroghe (dimezzamento dei risarcimenti) rispetto alla disciplina generale in tema di licenziamento per le piccole imprese.

Invece la tutela reale, nel nuovo decreto attuativo di cui spora, troverà applicazione soltanto in caso di licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale e comunque per le piccole imprese l’accertamento dell’insussistenza del fatto materiale che ha dato luogo al licenziamento non avrà come conseguenza l’ordine di reintegro nel posto di lavoro

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