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Contratto di ricollocazione: 

Il Consiglio dei Ministri ha presentato lo scorso 20 febbraio 2015 lo Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della L.n. 183/2014 (Jobs Act).

Nello schema viene dunque regolato anche il Contratto di ricollocazione con l’introduzione delle seguenti novità.

Definizione

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Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato, per l’anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge n. 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente decreto, le regioni, nell’ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.

Destinatari

II soggetto in stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014 n. 183, in materia di politiche attive per l’impiego.

A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una somma denominata “dote individuale di ricollocazione” spendibile presso i soggetti accreditati.

Contenuto

Il contratto di ricollocazione prevede:

  1. a) il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;
  2. b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
  3. c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

Ammontare

L’ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto.

Decadenza

Il soggetto decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste dalle lettere b) e c) di cui sopra o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro pervenuta in seguito all’attività di accompagnamento attivo al lavoro. Il soggetto decade altresì in caso di perdita dello stato di disoccupazione.

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