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Credito d’imposta assunzione personale altamente qualificato:

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare 9 gennaio 2015 n. 828, ha fornito ulteriori chiarimenti e istruzioni utili sulle modalità di presentazione delle istanze e di fruizione del credito d’imposta per l’assunzione a tempo determinato di personale altamente qualificato, di cui all’art. 24 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, e al DM 23 ottobre 2013.

Si legge nella Circolare n. 828/2015 sui “motivi di revoca”, quando segue:

a) Riduzione o mantenimento, nei due anni, per le PMI, e nei tre anni, per le imprese di grandi dimensioni, successivi all’assunzione per la quale si fruisce del credito d’imposta, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti;

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costituisce motivo di revoca totale del credito d’imposta concesso il mancato incremento dell’occupazione complessiva (riferita solo ai dipendenti a tempo indeterminato) dell’impresa beneficiaria nei due, o tre, anni successivi a quello in cui è intervenuta l’assunzione per la quale si fruisce del credito d’imposta. Per la verifica di tale condizione, la norma stabilisce che si prenda a riferimento, come dato occupazionale complessivo iniziale, il numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa rilevato dal bilancio approvato dal CdA, ed esposto nella nota integrativa, relativo all’esercizio precedente a quello in cui è intervenuta l’assunzione. Si precisa che per le imprese che nella nota integrativa non hanno indicato il dato occupazionale e per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, il dato va rilevato dal libro unico del lavoro indicando il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato in essere al 31 dicembre. Si richiama, pertanto, l’attenzione delle imprese e, in particolare, del soggetto certificatore, in sede di compilazione delle istanze, ad inserire correttamente tale dato desumendolo dalla documentazione aziendale. Con i medesimi criteri, il soggetto certificatore provvederà a desumere dalla documentazione aziendale il dato occupazionale che dovrà essere comunicato, ai fini della verifica del mantenimento del credito d’imposta, relativo ai due, o tre, esercizi successivi a quello dell’assunzione. Il mancato rispetto di tale condizione, si ricorda, determina la revoca totale del credito d’imposta concesso, con l’obbligo di restituzione degli importi già fruiti, maggiorati come per legge.

b) Conservazione dei nuovi posti di lavoro per i quali si fruisce del credito d’imposta;

specifico motivo di revoca è rappresentato, inoltre, dalla mancata conservazione, ovvero dal mancato mantenimento del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato del personale altamente qualificato per il quale si fruisce del credito d’imposta, per almeno due anni, per le PMI, e per almeno 3 anni per le imprese di grande dimensione.

Al riguardo occorre precisare che, fermo rimanendo il rispetto della condizione generale di cui al precedente punto a), nel caso in cui il credito d’imposta sia stato concesso per l’assunzione di più dipendenti, l’eventuale mancata conservazione parziale dei nuovi posti di lavoro per i quali si fruisce del credito d’imposta, determina la revoca parziale del credito concesso, con riferimento ai singoli dipendenti per i quali il rapporto di lavoro non è stato conservato. E’ opportuno, inoltre, precisare che l’eventuale mancata conservazione del rapporto di lavoro relativo al profilo altamente qualificato può non costituire causa di revoca dalle agevolazioni qualora il dipendente cessato venga sostituito, entro sessanta giorni, da figura professionale avente le stesse caratteristiche di cui all’art. 2 lett. a) e b) del decreto 23 ottobre 2013. L’impresa dovrà darne tempestiva comunicazione al Ministero, trasmettendo al seguente indirizzo PEC cipaq@pec.sviluppoeconomico.gov.it una specifica istanza, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 1 della presente circolare, firmata digitalmente dal legale rappresentate dell’impresa unitamente alla dichiarazione del soggetto certificatore, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 2. Si chiarisce, comunque, che l’eventuale variazione del costo aziendale relativo al nuovo assunto, in sostituzione del precedente cessato, rileva solo ai fini di un’eventuale riduzione del credito d’imposta già concesso.

Per il resto dei chiarimenti si rimanda al contenuto della Circolare n. 828/2015, allegata al presente articolo.

(Fonte: MISE)

 

 

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