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Voucher alternativi al congedo parentale:

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 dell’11 dicembre 2014 il Decreto del 28 ottobre 2014del Ministero del Lavoro sui “Criteri di accesso e modalità di utilizzo delle misure di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92”, per i voucher alternativi al congedo parentale per le madri lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dei datori di lavoro privati e iscritte alla gestione separata.

In particolare viene stabilito che le suddette lavoratrici, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi, hanno la facoltà di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell’art. 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92 del 2012. Tale richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale.

Il beneficio in questione consiste in un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata. Il contributo per il servizio di baby sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni di lavoro, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo di 600 euro mensili, dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata dalla documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio.

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Per accedere al beneficio, le lavoratrici madri interessate dovranno presentare domanda all’INPS tramite i canali telematici, specificando a quale delle due opzioni intende accedere e per quante mensilità intende usufruire del beneficio in alternativa al congedo parentale con conseguente riduzione dello stesso.

Per gli anni 2014-2015 le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno e il beneficio è erogato secondo l’ordine di presentazione delle domande.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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