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Fondo di solidarietà residuale

L’INPS, con il Messaggio n. 8673 del 12 novembre 2014, ha informato gli interessati circa il Fondo di solidarietà residuale, la sua definizione e il suo ambito di applicazione.

Si rammenta che il Fondo di solidarietà residuale è un ammortizzatore sociale dedicato a tutti quei lavoratori dipendenti di imprese che operano in settori non coperti dalla Cassa integrazione guadagni e che occupano mediamente più di 15 dipendenti.

Si legge nel Messaggio n. 8673/2014 che, per quanto concerne la definizione di particolari aspetti inerenti l’ambito di applicazione del Fondo, l’Istituto ha richiesto ulteriori chiarimenti al Ministero del Lavoro il quale – sul punto – ha precisato che restano esclusi dal versamento dei contributi al Fondo di solidarietà residuale le imprese (sia pubbliche che private) esercenti le seguenti attività: servizi di trasporto pubblico, autofiloferrotranvieri e di navigazione sulle acque interne e lagunari (ad eccezione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità, nel settore ormeggiatori e barcaioli porti italiani e nel settore dell’industria armatoriale).

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Sono inoltre escluse dal versamento al Fondo di solidarietà residuale la imprese di somministrazione lavoro classificate con c.s.c. (codici statistici contributivi) 7.07.08 e contestuale Codice di Autorizzazione 9.

Sono invece tenute all’iscrizione al Fondo di solidarietà residuale le imprese operanti nel Settore del Credito e del Credito Cooperativo “classificate con c.s.c. 6.01.01 e 6.01.02 e prive dell’attribuzione del Codice di autorizzazione “3D” e “3F”, in presenza del requisito dimensionale”; le imprese di assicurazione ed infine le imprese operanti nel settore del commercio con più di 15 dipendenti e fino al raggiungimento del limite dimensionale di 50 dipendenti, oltre il quale si applica l’istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria e – fino al 31 dicembre 2016 – anche quello della mobilità.

Il versamento del contributo al Fondo di solidarietà residuale relativo al mese di ottobre 2014 dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2014, congiuntamente a quello del periodo gennaio – settembre 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 v. anche Allegato al Messaggio n. 8673

(Fonte: INPS)

 

 

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