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Costi di manutenzione degli apprestamenti: 

La Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 25 del 4 novembre 2014 ha fornito un parere a seguito di istanza presentata dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) in merito alla individuazione di alcune voci di costo per la sicurezza di cui all’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l’Interpellante ha chiesto di sapere se “con riferimento alla lettera a) del punto 4.1.1 dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, relativa agli apprestamenti, di cui fanno parte i “baraccamenti”, tra le voci di costo per la sicurezza, oggetto di stima da parte del coordinatore per la progettazione, debbano essere ricomprese, oltre alle spese di installazione iniziale dei baraccamenti (forniture, trasporto, realizzazione piano di appoggio, realizzazione sottoservizi per allacciamento, montaggio e smontaggio) anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzione”.

In particolare, si legge nell’Interpello n. 25/2014, l’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008, al punto 4.1.1, lett. a) prevede che “nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi degli apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC)”. Inoltre al punto 1 dell’allegato XV.1 del decreto citato, richiama tra gli apprestamenti i “…gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori…”. Tali apprestamenti vengono di norma realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati, comunemente denominati “baraccamenti”.

Stante quanto sopra e tenuto conto del punto 4.1.3 dell’allegato XV, il quale stabilisce che “le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento”, la Commissione ha ritenuto che “le spese di manutenzione dei suddetti “baraccamenti” vanno ricomprese tra i costi della sicurezza di cui sopra. Parimenti le spese di riscaldamento/condizionamento nonché di pulizia, risultando necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti, dovranno essere ricomprese tra i suddetti costi della sicurezza ”. (Fonte: Ministero del Lavoro)

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