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Omesso versamento contributi previdenziali

La Terza Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 42541 del 13 ottobre 2014, ha affermato che “ai fini della decorrenza del termine di tre mesi concesso al datore di lavoro per provvedere alla regolarizzazione del pagamento del debito contributivo, non può ritenersi valida la notifica dell’avviso di accertamento effettuato dall’Istituto previdenziale a mani del curatore fallimentare” (Presidente: C. Squassoni; Relatore: G. Mulliri).

La vicenda all’esame della Suprema Corte riguardava il caso del legale rappresentante di una società, condannato in primo grado per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali per i dipendenti operate tra il luglio 2002 e l’ottobre 2006. Questi proponeva ricorso avverso la sentenza che, dopo aver dichiarato la estinzione per prescrizione di una parte delle condotte (fino al giugno 2005), rideterminava la pena in mesi 1 di reclusione e 200 euro di multa. Il ricorrente deduceva al riguardo: 1) la violazione di legge per omessa notifica all’imputato dell’avviso di accertamento da parte dell’INPS. Effettivamente, il primo avviso, tentato nel luglio 2007, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non andò a buon fine per irreperibilità dell’indagato e che, quindi, un avviso fu notificato, nell’agosto del 2007, presso il curatore fallimentare. Di fatto il ricorrente non è stato posto in grado di avvalersi della causa di non punibilità di cui all’art. 2, comma 1, L.n. 286/1983; 2) inosservanza della legge processuale non essendo stata acquisita la prova del materiale pagamento degli stipendi. Il ricorrente chiedeva quindi l’annullamento della sentenza impugnata. La Corte Suprema riteneva fondate le censure mosse dal ricorrente alla sentenza di appello e in accoglimento del suddetto ricorso, con la sentenza n. 42541/2014, annullava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Catania.

In particolare, sulla prima censura, la Corte ha osservato che il ricorrente non è stato posto nella condizione di adempiere nel termine di tre mesi perché non era mai venuto a conoscenza della contestazione, poiché il curatore fallimentare “non può costituire valido destinatario di un avviso il cui inadempimento prelude ad una responsabilità di tipo penale e, come tale, personale”. (Fonte: Corte Suprema di Cassazione)

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