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INPS e incentivo assunzione giovani

L’INPS, con Circolare n. 118 del 3 ottobre 2014, ha fornito le prime indicazioni operative circa la fruizione degli incentivi assunzione giovani di cui al Decreto Direttoriale n. 1709 del 2014 (Allegato n. 1) (v. anche il nostro articolo: Ministero del Lavoro e incentivo assunzione giovani).

Con Decisione dell’11.07.2014 l’Unione Europea ha approvato il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile. Con il suddetto Programma lo Stato Italiano ha definito e sviluppato una strategia articolata su un insieme di azioni, la cui attuazione coinvolge alcune Regioni e la provincia Autonoma di Trento. Una di queste azioni è costituita dalla previsione, nel limite di risorse determinate, di un incentivo per le assunzioni di giovani con specifici requisiti.

A tale fine il Ministero del Lavoro, con Decreto Direttoriale n. 1709 del 2014, ha disciplinato il suddetto incentivo, prevedendo – tra l’altro – che esso sia gestito dall’INPS.

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Pertanto l’Istituto, con la Circolare n. 118/2014 ha specificato la disciplina contenuta nel Decreto Direttoriale di cui sopra ed ha fornito le prime indicazioni operative per i datori di lavoro interessati.

In particolare l’INPS ha precisato che i datori di lavoro ai quali può essere consesso l’incentivo sono i datori di lavoro privati “a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori”. Inoltre l’incentivo “spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al Programma tramite iscrizione al portale Garanzia Giovani … secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro”. A seguito della iscrizione al portale Garanzia Giovani, si legge ancora nella Circolare n. 118/2014, “un centro per l’impiego o un soggetto privato accreditato a svolgere servizi inerenti il mercato del lavoro contatta il giovane per concordare, mediante colloqui individuali, le iniziative da svolgere in suo favore. In fase di colloquio individuale il centro per l’impiego o il soggetto privato accreditato attribuiscono al giovane un indice (detto classe di profilazione), che, sulla base di informazioni fornite, stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione; le 4 classi previste, … sono elencate di seguito, secondo una scala di valori crescenti, caratterizzati dalla stima di una difficoltà sempre più elevata: – classe di profilazione 1: difficoltà BASSA; – classe di profilazione 2: difficoltà MEDIA; – classe di profilazione 3: difficoltà ALTA; – classe di profilazione 4: difficoltà MOLTO ALTA”.

L’incentivo di cui sopra è subordinato alla regolarità della posizione del datore di lavoro richiedente, in merito all’adempimento degli obblighi contributivi; all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per l’ammissione all’incentivo il datore di lavoro dovrà inoltrare una domanda preliminare (Allegato n. 2) all’INPS esclusivamente per via telematica e con le modalità indicate nella Circolare n. 118/2014. (Fonte: INPS)

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