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Ministero Lavoro: riconoscimento orfano e acquisizione appalto: 

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 22 del 15 settembre 2014, ha fornito istruzioni a seguito della richiesta di parere presentata dall’ANISA in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 18, comma 2, della L.n. 68/1999 con particolare riferimento al “riconoscimento dell’orfano già in forza per effetto di una acquisizione di appalto ed ai fini dell’assolvimento degli obblighi di legge”. In particolare, l’ANISA chiede di sapere se “nelle ipotesi di cambio di appalto e di conseguente obbligo contrattuale di assunzione del personale già in forza presso il precedente appaltatore ai sensi dell’art. 4 del CCNL imprese pulizia/multiservizi, l’impresa subentrante debba procedere ad una assunzione ex novo di un altro soggetto orfano ovvero “possa ritenersi riconosciuto ai fini degli obblighi di legge il soggetto orfano già in forza ma non riconosciuto come tale ex L. n. 68/1999”.

Si legge pertanto nell’Interpello n. 22/2014 che “ai sensi del citato art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999, “in attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all’articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all’articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione”.

Il Ministero ha quindi ritenuto nello specifico che, “nell’ipotesi di cambio di appalto, il datore di lavoro subentrante potrà computare nella quota di riserva ex art. 18, comma 2, il personale orfano assunto in applicazione dell’obbligo contrattuale di cui all’art. 4 del CCNL imprese pulizia/multiservizi e quindi al di fuori delle procedure sul collocamento obbligatorio”. (Fonte: Ministero del Lavoro)

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