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Riassumendo: deposito atti on line:

Di seguito si riporta una sintesi di quanto previsto dalla Circolare del 27 giugno 2014 del Ministero della Giustizia a chiarimento delle modalità di deposito degli atti on line relativamente al processo civile telematico:

1. DEPOSITO DEGLI ATTI ON LINE

Il deposito telematico degli atti si considera tempestivo: quando la ricevuta di consegna è generata dal sistema entro la fine del giorno previsto per la scadenza. Se il termine cade in un giorno festivo o di sabato: l’atto può essere depositato, senza conseguenze, entro il giorno non festivo successivo. Se il termine è “a ritroso” laddove il termine stesso cada nelle giornate di sabato o domenica, il deposito, per essere tempestivo, dovrà essere effettuato nella giornata precedente il sabato o comunque il giorno festivo in cui il termine verrebbe a scadere.

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2. VERBALE DI UDIENZA E DI CONCILIAZIONE

Il verbale di udienza viene letto in udienza agli intervenuti (parti, testimoni, ecc.) dal cancelliere. Viene sottoscritto esclusivamente dal cancelliere che lo sottoscrive anche. Cade l’obbligo di sottoscrizione del verbale da parte dei soggetti intervenuti (art. 45, comma, 1, lettera a) D.L. n. 90/2014). Rimane fermo l’obbligo della firma delle parti del verbale di conciliazione.

3. FASCICOLO DI PARTE

La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo, la norma stessa fa salvi gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente. Per le cause iscritte dopo il 30 giugno 2014, nonostante l’obbligo del deposito esclusivo in via telematica, le cancellerie devono comunque formare e custodire i fascicoli cartacei contenenti atti di costituzione in giudizio delle parti e i relativi documenti allegati, i provvedimenti del giudice e gli atti per cui il magistrato ordini il deposito cartaceo.

4. PARTI NON COSTITUITE A MEZZO DI DIFENSORE

Non sono tenute al deposito mediante invio telematico le parti non costituite a mezzo di difensore. In particolare si segnala che, ai sensi dell’art. 16 bis comma 1, ultimo periodo, d.l. 179/12, aggiunto dall’art. 44, comma 2, D.l. 90/2014, “per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente”. Per tali funzionari, dunque, non sussiste, né attualmente, né, a normativa invariata, sussisterà in futuro, l’obbligo di invio telematico di atti e documenti processuali.

5. COPIE DIGITALI

Sempre con modalità telematiche potranno essere estratte liberamente copie, duplicati, ecc., degli atti del fascicolo informatico da parte degli avvocati, consulenti tecnici, curatori, ecc.

6. COPIE CARTACEE

A seguito del deposito telematico del fascicolo di parte, risulterà inapplicabile le norme di cui all’art. 111 disp. att. c.p.c., posto che, nel momento stesso in cui l’atto inviato telematicamente viene accettato dal cancelliere, l’atto medesimo entra a far parte del fascicolo telematico ed è visibile a tutte le altre parti oltre che al giudice. Tali soggetti, in questo modo, possono usufruire di un duplicato informatico ai sensi dell’ art. 1, comma 1, lett. i-quinquies del Codice dell’Amministrazione Digitale, che sembra, a parere del Ministero, soddisfare l’esigenza sottesa all’art.111 disp. att. c.p.c., di mettere a disposizione dei soggetti coinvolti nel processo gli atti depositati da tutte le parti.Le Cancellerie saranno tenute, dunque, ad accettare il deposito degli atti endoprocessuali inviati in forma telematica, senza doverne rifiutare il deposito per il fatto che non sia stata allegata copia cartacea.

7. NOTIFICHE CON PEC

Non sarà più necessaria, per gli avvocati, l’autorizzazione preventiva del Consiglio dell’Ordine di appartenenza per effettuare le notifiche tramite PEC.

(Fonte: Ministero della Giustizia)

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