Advertisement

Violazioni orario di lavoro:

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 153 del 4 giugno 2014, è intervenuta nei confronti di quei datori di lavoro che hanno commesso violazioni in materia di orario di lavoro stabilendo sanzioni più leggere nel caso di violazioni commesse nel periodo tra il 1° settembre 2004 e il 24 giugno 2008. In particolare il giudizio sottoposto all’esame della Corte concerneva il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.L.vo n. 66/2003 (Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro).

La Consulta, sul punto, con la citata sentenza n. 153/2014 ha dichiarato la illegittimità, per contrasto con l’art. 76 della Costituzione, dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 66/2003 cit., nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 213/2004, in materia di apparato sanzionatorio della disciplina sulla durata massima dell’orario di lavoro, sui riposi giornalieri, settimanali e ferie annuali. Ad avviso della Corte, infatti, le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 213/2004 hannno comportato un aggravamento, ancorchè in misura sensibile, delle misure sanzionatorie rispetto alle sanzioni previste dal D.L. n. 692/1923 e della L.n. 370/1934. Ed infatti, si legge ancora nella sentenza “le sanzioni amministrative di cui all’art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003 sono più alte di quelle irrogate nel sistema precedente; e, trattandosi di un’operazione di puro confronto aritmetico, non sussistono dubbi interpretativi“. Ragion per cui ha riconosciuto che tale assunto discente “la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, perchè effettivamente sussiste la violazione del criterio direttivo contenuto nell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge di delega n. 39 del 2002, sicchè se ne impongono l’accoglimento e la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale delle censurate disposizioni, per violazione dell’art. 76 Cost.“.

A seguito di tale decisione, il Ministero del Lavoro è interventuo a fornire indicazioni operative con la Lettera circolare n. 37 del 10 luglio 2014 precisando che la riduzione delle sanzioni vale solo per le situazioni ancora aperte o pendenti (nello specifico hanno effetto sulle violazioni commesse nell’arco temporale compreso tra l’1.9.2004 e il 24.6.2008) senza interessare le successive modifiche legislative. (Fonte: Corte Costituzionale)

Advertisement

Advertisement