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Risarcimento danno contratto a termine

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 226 del 2014, depositata il 25 luglio scorso, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale “dell’art. 32, comma 5, L.n. 183/2010 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), come interpretato autenticamente dall’art. 1, comma 13, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), promosso dal Tribunale ordinario di Velletri nel procedimento civile vertente tra B.L. e la ASP – Azienda servizi pubblici spa con ordinanza del 21 dicembre 2012 iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2013“.

In particolare, si legge nella sentenza n. 226/2914, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro “ha sollevato, con ordinanza del 21 dicembre 2012 … questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), come interpretato autenticamente dall’art. 1, comma 13, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), il quale limita l’ammontare del risarcimento del danno dovuto a seguito della illegittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro fissandolo nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e disponendo che esso ristora per intero il pregiudizio subìto dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. Ad avviso del rimettente, sarebbero violati gli artt. 11 e 117 della Costituzione in quanto le disposizioni individuate determinerebbero un arretramento del livello generale di tutela previsto per i lavoratori a fronte di successive stipulazioni di un contratto a tempo determinato in contrasto con il «principio di non regresso» sancito dalla clausola 8.3 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato). “.

Invece, la ASP – Azienda servizi pubblici spa, intervenuta in giudizio, “ha eccepito l’inammissibilità della questione sollevata dal Tribunale ordinario di Velletri per difetto di rilevanza in quanto il rimettente avrebbe erroneamente ritenuto che la controversia oggetto del giudizio principale attenga ad un’ipotesi di successione di contratti a termine, mentre, in realtà, ricorrerebbe un caso di proroga legittima del contratto di tal che la normativa censurata non dovrebbe trovare applicazione“.

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La Corte Costituzionale ha deciso la questione sottoposta al suo esame con la decisione indicata in epigrafe.

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