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Diritto di indire assemblee
La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 15437/2014 depositata il 7 luglio 2014, ha reso il seguente principio: “Il diritto di indire assemblee rientra tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della stessa, purchè eletto nelle liste di un sindacato che, nella azienda di riferimento, sia di fatto dotato di rappresentatività ai sensi dell’art. 19 dello statuto dei lavoratori”. (Presidente A. Lamorgese, Estensore L. Tria).
Il diritto di indire assemblee rientra nel più ampio concetto di diritti sindacali, ove con tale ultima definizione si intende quel complesso di poteri, facoltà e posizioni di vantaggio che la legge (L.n. 300/1970, Statuto dei lavoratori) o la contrattazione collettiva attribuiscono ai sindacati maggiormente rappresentativi, allo scopo di garantire ed incentivare l’attività sindacale, sia all’interno che all’esterno delle aziende. Sotto il primo aspetto (promozione e sostegno dell’attività sindacale introaziendale) va ricordato, tra gli altri, il diritto di costituire RSA, di convocare assemblee, di indire referendum, di affigere comunicati sindacali, di raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per le organizzazioni sindacali. Sotto il secondo aspetto (garanzia delle attività sindacali nel suo esercizio extra-aziendale), sono previste particolari agevolazioni, come, ad esempio, il diritto a permessi, retribuiti o non retribuiti, per i dirigenti delle RSA; il diritto a permessi retribuiti per i dirigenti sindacali provinciali e nazionali; l’aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.
In particolare, per quel che qui interessa, il diritto di assemblea (artt. 20 e 35 Statuto dei lavoratori) si può definire come il diritto dei lavoratori di riunirsi nelle unità produttive in cui prestano la loro opera.
I contenuti e le modalità di attuazione del diritto di assemblea sono sinteticamente i seguenti: le riunioni devono svolgersi all’interno dell’attività produttiva; le riunioni durante l’orario di lavoro non possono superare le dieci ore annue, con diritto alla normale retribuzione; le assemblee possono essere tanto generali quanto per gruppi di lavoratori; l’iniziativa della convocazione spetta, tanto singolarmente quanto quanto congiuntamente, alle rappresentanze sindacali costituite nell’unità produttiva; le convocazioni dell’assemblea devono essere comunicate al datore di lavoro; gli argomenti all’ordine del giorno delle assemblee devono vertere su materie “di interesse sindacale e del lavoro”.

Allegato: Sentenza Cass. Sez. Lav. n. 15437_2014

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