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Esenzione spesa sanitaria invalido civile

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione n. 13854 del 18 giugno 2014 ha reso il seguente principio “Ai fini dell’esenzione dell’invalido civile dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la domanda alla ASL, prevista dall’art. 12 della legge n. 181 del 1992, costituisce formalità necessaria per consentire all’amministrazione la verifica dei presupposti per la concessione del beneficio, la cui attribuzione, in difetto di diversa indicazione normativa, decorre dalla data di presentazione della domanda stessa“. (Sezione Lavoro, Presidente P. Stile, Estensore A. Doronzo).

La normativa di riferimento per le questioni attinenti l’invalidità civile è costituita da: L.n. 118/1971: artt. 2, 6, 11; D.Lgs. n. 509/1988: art. 6; D.L. n. 4/2006: art. 6; D.L. n. 78/2009: art. 20.

In particolare, a norma dell’art. 2 della L.n. 118/1971, si considerano invalidi civili “i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età“. Inoltre, per quel che qui interessa, sempre il citato art. 2, stabilisce che non rientrano nella definizione di invalidi civili “gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonchè i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi”. Ai soggetti rientranti in tali categorie, la legge riconosce – tra gli altri – la concessione di alcuni benefici economici e nello specifico:

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la pensione di inabilità: viene concessa dall’INPS ai mutilati e agli invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni, a cui una apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto una inbilità al lavoro totale (100%) e permanente (invalidi totali) e che si trovino altresì in uno stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia;

l’assegno mensile: spetta ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni, a cui una apposita Commissione sanitaria abbia riconosciuto una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74% (invalidi parziali), che siano incollocati al lavoro, versino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani e abbiano la residenza in Italia; inoltre coloro che rientrano in tale categoria per poter ottenere l’assegno mensile non devono svolgere attività lavorativa;

l’indennità di accompagnamento: spetta gli invalidi civili totali che per patologie fisiche o psichiche non sono assolutamente in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di una continua assistenza. Tale indennità non è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa.

Allegato: Sentenza Cass. Sez. Lav. 13854_2014

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