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Riduzione cuneo fiscale lavoratori dipendenti

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 8E del 28 aprile 2014, avente ad oggetto la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti ed assimilati di cui all’art. 1 del D.L. n. 66 del 24.4.2014, ha precisato quanto segue al riguardo. Il citato D.L. n. 66/2014 ha la finalità di ridurre la pressione fiscale e contributiva sul lavoro da realizzarsi tramite il riconoscimento di un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente, nonchè a taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente “la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti”.

Nello specifico l’importo del credito è pari a 640,00 euro per coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 24.000,00 euro; in caso di superamento di tale limite (di 24.000,00 euro), il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000,00 euro. Al fine di consentire una rapida fruizione di tale agevolazione da parte dei beneficaria, il D.L. n. 66/2014 stabilisce che il credito sia riconosciuto “automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi”. Inoltre il credito spettante viene attribuito “dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto“.

In attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità relativa all’anno 2015, il credito in esame è riconosciuto per l’anno 2014.

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Potenziali beneficiari del credito, si legge nella circolare citata, “sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato“:

– dai redditi da lavoro dipendente (art. 49, comma 1, del TUIR);

– dai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (art. 50, comma 1, del TUIR), come ad esempio:

compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;

indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;

somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di sturio o addestramento professionale;

redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

remunerazioni dei sacerdoti;

prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993 comunque erogate;

compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Inoltre i contribuenti titolari dei redditi indicati devo avere altresì “un’imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti” in base all’art. 13, comma 1, del TUIR.

Allegato: Circolare Agenzia Entrate 8E_2014

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