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Indennità di volo personale aeronavigante

La circolare INPS n. 48 del 2 aprile 2014, ha illustrato le modalità operative del D.L. n. 145/2013 (Destinazione Italia), che ha disposto per l’anno 2014 l’esclusione della indennità di volo dalla base imponibile ai fini contributivi, mantenendo pur sempre l’incidenza di detta indennità, nella misura del 50%, sulla determinazione della base pesionabile per il personale aeronavigante.

Il citato Decreto, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (24.12.2013) è stato poi convertito, con modificazioni, in L.n. 9/2014.

Tra le altre cose, tale provvedimento, è intervenuto – come sopra si diceva – sul regime contributivo dell’indennità di volo, come segue: “Per l’anno 2014 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennità di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50% del loro ammontare“.

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L’indennità di volo, come è noto, è una componente della retribuzione spettante al personale aeronavigante dell’aviazione civile (art. 731 cod. nav.) per i rischi peculiari legati alle condizioni di lavoro.

L’art. 907 del codice della navigazione prevede proprio che “Al personale di volo …. oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un’indennità di volo nella misura stabilita … dagli usi“. Poichè nel settore del trasporto aereo privato manca una contrattazione collettiva nazionale di lavoro, la concreta determinazione degli importi spettanti a titolo di indennità di volo al personale aeronavigante, è demandata ai singoli contratti collettivi aziendali.

Per quanto concerne il regime fiscale di tale indennità, l’art. 51, comma 6, del TUIR, stabilisce che “le indennità … di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare”. E pertanto, per effetto della unificazione dell’imponibile fiscale e previdenziale di cui al D.Lgs. n. 314/97, le indennità di volo sono assoggettate a contribuzione nella stessa misura del 50%.

Pertanto, l’esclusione della indennità dalla base imponibile ai fini contributivi, limitatamente all’anno 2014, come disposta dal D.L. n. 145/2013 (L.n. 9/2014), non incide sul regime fiscale che continua quindi ad essere determinato, come sopra, dall’art. 51, comma 6, del TUIR (50% sulla determinazione della base pensionabile).

Per il 2014, quindi, le aziende destinatarie di tale disposizione non assoggetteranno a contribuzione obbligatoria le indennità di volo contrattualmente erogate al personale aeronavigante, saranno però comunque tenute all’osservanza dei minimali di legge.

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