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Coperture INAIL per il telelavoro

Le disposizioni previste per i lavoratori subordinati sulle coperture assicurative INAIL si applicano anche ai dipendenti con rapporto di telelavoro, cioè quel contrato nel quale la prestazione lavorativa viene svolta dal dipendente in via normale e continuativa presso il proprio domicilio (o in luogo idoneo diverso, comunque esterno rispetto alla sede aziendale) con l’utilizzo di supporti telematici-informatici che consentono il collegamento con la stessa sede aziendale. Il datore di lavoro, per quel che qui interessa, è responsabile della tutela della salute e sicurezza professionale del telelavoratore ed è tenuto ad informare altresì il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all’esposizione al video. Ragion per cui il telelavoratore si applicano le regole generali sull’assicurazione obbligatoria con le stesse modalità e condizioni degli altri lavoratori e con il solo limite all’indennizzabilità costituito dal c.d. rischio elettivo. Ove per “rischio elettivo” si intende – per definizione della giurisprudenza – “quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento“.

Il datore di lavoro, quindi, sia in caso di trasformazione del rapporto subordinato di alcuni lavoratori in telelavoro a domicilio che nel caso in cui il rapporto di lavoro nasca all’origine proprio come telelavoro, sarà tenuto a comunicare all’INAIL quanto segue:

  • trasformazione o denuncia del rapporto di lavoro in telelavoro;

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  • nominativo dei lavoratori ;

  • ubicazione del luogo ove viene svolta l’attività lavorativa;

  • descrizione dettagliata degli ambienti di lavoro;

  • modalità di svolgimento dell’attività con particolare riguardo alle giornate in cui il lavoratore presta la sua attività presso il proprio domicilio;

  • orario di lavoro;

  • fasce di reperibilità.

Pertanto, sotto il profilo assicurativo, il rapporto di telelavoro e la conseguente creazione di una postazione ad hoc non renderà necessaria l’apertura di una posizione assicurativa territoriale apposita, poichè non si tratta di uno stabilimento o di una struttura finalizzati alla produzione di beni o erogazione di servizi dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Nel caso in cui il lavoro svolto dal telelavoratore presenti dei profili di novità rispetto alle ordinarie attività svolte dal datore di lavoro, e già indicate nel registro INAIL nella “Posizione assicurativa territoriale” (PAT) dell’azienda di appartenza, il datore di lavoro dovrà provvedere ad aprire una nuova voce di classificazione tariffaria, in modo tale che la retribuzione del telelavoratore verrà denunciata sulla corretta voce di rischio appositamente aperta.

Per quanto concerne poi gli obblighi di denuncia degli eventi dannosi (i cui elementi sono: concetto di evento dannoso, occasione di lavoro, attività tutelata e responsabilità nel verificarsi dell’evento) si rammenta che le formalità previste sono le medesime degli altri tipi di rapporti di lavoro “comuni”.

 

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