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Nuovi parametri forensi: aumento dei valori medi

Le più importanti novità del Decreto Ministeriale firmato ieri, 10 marzo 2014, dal Ministro Orlando, contenente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi relativi alla professione di avvocato sono:

  • l’aumento generale dei valori medi dei parametri;

  • l’eliminazione della riduzione del 30% per i compensi relativi al patrocinio a spese dello Stato (in tal modo si è scongiurato il rischio che a tale percentuale si aggiungesse l’ulteriore taglio delle spese, contenuto nella legge di Stabilità 2014, che già le riduce di un terzo, vista la grave situazione di dissesto finanziario che grava sul nostro Paese);

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  • la reintroduzione del rimborso spese in percentuale fissa al 15% (ingiustificatamente eliminate dal D.M. n. 140/2012);

  • la reintroduzione delle spese di trasferta;

  • inoltre, la norma che contempla la riduzione dei compensi per la inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della domanda, stabilisce che la suddetta riduzione sia applicata solo in ipotesi di gravi ed eccezionali motivi, appositamente specificati nella motivazione della sentenza che riguarda la liquidazione delle spese.

Il suddetto Decreto, inoltre, si caratterizza per la sua chiarezza e trasparenza relativamente alla sua consultazione, rispetto a quanto avvenuto nel passato, proprio al fine di orientare al meglio coloro che, incerti se rivolgersi o meno ad un legale, devono valutare i costi e i benefici di una prestazione professionale.

Nello specifico, il nuovo Decreto è composto da una “Parte Normativa” e di una “Parte Parametrica“, formata da 25 Tabelle divise ciascuna nelle quattro fasi principali del procedimento e in scaglioni di valore che ricalcano quelle già previste per il contributo unificato.

Le Tabelle sono:

  1. Tabella per le questioni attinenti al diritto civile, ripartite per tipo specifico di procedimento, ivi inclusi i giudizi amministrativi e tributari;

  2. Tabella per l’attività stragiudiziale, ivi comprese le prestazioni svolte sia precedentemente che in concomitanza con le attività giudiziali;

  3. Tabella per le questioni attinenti al diritto penale.

I valori medi dei nuovi parametri, indicati nel citato D.M., sono aumentati del 50% rispetto a quelli contenuti nel D.M. n. 140/2012. In particolare, hanno registrato aumenti consistenti: le Tabelle relative ai Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale nonchè quelle per le cause innanzi al Giudice del Lavoro.

Sono inoltre state introdotte nuove Tabelle relative alle attività professionali più usuali (tra l’altro prima non previste nel D.M. n. 140/2012), come ad esempio le Tabelle per gli “Atti di precetto” e per i “Procedimenti monitori” ove sono state specificate le voci relative alle diverse fasi: studio, introduttiva, istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo, nonchè la Tabella per la “Convalida locatizia“.

Per quanto concerne le cause innanzi al Giudice del Lavoro, è stata eliminata (gaudium magnum), la riduzione fino alla metà dei compensi spettanti per le cause di lavoro di valore inferiore a 1000 euro.

Stessa soppressione per le cause relative all’ottenimento dell’indennizzo per la irragionevole durata dei processi.

Nella Tabella penale, invece, è stata inserita la voce dei compensi relativa alle “Indagini preliminari”.

Inoltre, la parte normativa del D.M., stabilisce – come sopra si diceva – che occorrerà tener conto in maniera autonoma delle seguenti attività: post-decisione e stragiudiziale (svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale) aventi però autonomo rilievo.

In osservanza delle statuizioni di legge di riforma dell’ordinamento forense, i citati parametri saranno applicabili, non solo dal giudice nei casi di liquidazione giudiziale del compenso, ma anche dagli avvocati e da tutti i soggetti pubblici o privati, in assenza di predeterminazione negoziale del compenso con il professionista.

Viene inoltre indicata nel Decreto la misura del compenso spettante all’avvocato domiciliatario e al praticante abilitatoal patrocinio (compenso che resta sempre di importo pari alla metà dei compensi spettanti all’avvocato).

Inoltre, per quanto concerne le spese liquidate in sentenza, il Decreto prevede che i parametri sono indicati con una somma fissa che il Magistrato potrà innalzare fino all’ 80% o ridurre fino al 50% con onere però di motivare l’eventuale scostamento (il compenso dovrà essere proporzionato rispetto alla complessità e importanza dell’opera prestata e dovrà tener conto delle caratteristiche proprie delle singole attività svolte dall’avvocato, come l’urgenza, la difficoltà dell’affare o la complessità delle questioni trattate).

Naturalmente affinchè tale Decreto entri in vigore occorrerà attendere la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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