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Pensione di vecchiaia e pensione anticipata del personale non vedente: L’INPS, con il messaggio n. 3116 del 6.3.2014, ha finalmente fornito i chiarimenti richiesti da più parti sui requisiti necessari per il conseguimento della pensione da parte del personale non vedente iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici, a seguito della nuova normativa introdotta nel sistema previdenziale dalla Riforma Fornero.

L’INPS, quindi, ha distinto innanzi tutto tra la normativa applicabile alla pensione di anziantità da quella applicabile alla pensione di vecchiaia.

A tale stregua il personale non vedente iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici per ottenere la pensione di vecchiaia deve applicare la normativa contenuta nel D.Lgs.n. 503/1992, ed in particolare possedere 15 anni di versamenti contributivi e aver raggiunto i 60 anni di età per gli uomini e 55 anni di età per le donne.

Per quanto concerne invece il conseguimento della pensione anticipata i suddetti lavoratori dovranno applicare la normativa contenuta nell’art. 24, comma 10, della L.n. 214/2011 (“Salva-Italia”). E, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’accesso alla pensione anticipata (e quindi ad una età inferiore rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia), “è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2014“. Inoltre è previsto che “Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni“. Inoltre, nel caso in cui “l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi“.

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Tali riduzioni percentuali non trovano però applicazione per quei soggetti che maturino il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, nel caso in cui tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazioni di lavoro effettive, ivi inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria.

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