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Straordinario pagato “fuori busta”: sanzioni. La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con nota n. 2642 del 6.2.2014, ha stabilito che in caso di straordinario pagato “fuori busta” il datore di lavoro trasgressore sarà sanzionabile proprio qualora ometta di computare a parte il lavoro straordinario e/o non corrisponda le maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro. In tale caso, infatti, trova applicazione la normativa prevista dagli artt. 1 e 2 della L.n. 4/1953 i quali rispettivamente prevedono che:

E’ fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore,il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione, nonchè, distintamente, le singole trattenute. Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci….” (art. 1) e ” Le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo” (art. 2). Nonchè l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, secondo il quale “il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro ….”.

Nel caso in esame, si legge nella nota della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, la questione relativa allo straordinario pagato “fuori busta” “appare più grave nel momento in cui le maggiorazioni in questione non siano state neanche computate nell’ambito del totale retributivo corrisposto (come avviene per i c.d. fuori busta) il che comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 4/1953, non a caso più severe rispetto a quelle legate alla violazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003“.

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