Primo contratto fino a 12 mesi: La Riforma Fornero, per agevolare le esigenze di flessibilità dei datori di lavoro, ha introdotto -
solo per il primo contratto a termine, di durata non superiore a 12 mesi, concluso tra un datore di lavoro (o utilizzatore) e un lavoratore,
per lo svolgimento di qualunque tipologia di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione
di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato (ex comma 4, art. 20 del D.L.vo n. 276/2003)
- l'esenzione dall'obbligo di indicare le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, anche se riferibili
alla ordinaria attività del datore di lavoro.
Anche il D.L. n. 76/2013, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.n. 99/2013, ha confermato tale esenzione.
E pertanto, in sintesi, i presusupposti per la stipula di contratto a termine senza causale sono:
- deve trattarsi del primo contratto a termine instaurato tra datore di lavoro e lavoratore;
- il lavoratore non deve aver già lavorato con contratto di somministrazione di lavoro per il medesimo datore;
- deve avere una durata non superiore ad un anno;
- deve essere redatto in forma scritta;
- deve osservare i divieti di cui all'art. 3 del D.Lvo. n. 368/2001 e succ.mod
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