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Rassegna massime Cass. Sez. Lav. gennaio  luglio 2013

PROFESSIONI E PROFESSIONISTI: INDENNITA’ DI MATERNITA’, ADOZIONE DI MINORI D’ETA’, ESTENSIONE DEL GODIMENTO AL PADRE

PRINCIPIO DI ALTERNATIVITA’ E FUNGIBILITA’ TRA I GENITORI ADOTTIVI – QUALITA’ DI LIBERO PROFESSIONISTA DI UNO SOLO DEI GENITORI – IRRILEVANZA
In materia di indennità di maternità dovuta alle libere professioniste, l’interesse all’inserimento della prole adottiva è adeguatamente tutelato mediante l’attribuzione del beneficio ad uno soltanto dei genitori, sicché, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 385 del 2005, che ne ha esteso il godimento al padre, vige un principio di alternatività e fungibilità tra i genitori adottivi, nel senso che la percezione dell’indennità da parte dell’uno esclude il diritto dell’altro, ancorché uno dei genitori sia libero professionista e l’altro lavoratore dipendente”. (Cass. Sez. Lav. n. 809/2013, Presidente: A. Lamorgese; Relatore: E. D’Antonio)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI): CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI – FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA – FONDO VOLO – NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA – INTERPRETAZIONE – AMBITO DI APPLICAZIONE – COEFFICIENTI DI CAPITALIZZAZIONE – INDIVIDUAZIONE – QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA

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La Sezione lavoro ha rimesso nuovamente al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle S.U., la questione concernente l’ambito di applicabilità dell’art. 2, comma 503, legge n. 244 del 2007 e, in ispecie, se la disposizione si riferisca anche ai coefficienti di capitalizzazione approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo volo con deliberazione dell’8 marzo 1988 (per i trattamenti pensionistici con decorrenza dall’1.1.1980) ovvero solo ai coefficienti di capitalizzazione della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con deliberazione n. 302 del 4 agosto 2005, nonché, in quest’ultima evenienza, se i “coefficienti di capitalizzazione in uso” di cui all’art. 34 della legge n. 859 del 1965 siano quelli previsti per il calcolo della riserva matematica di cui alla legge n. 1338 del 1962, art. 13, comma 6, ovvero quelli previsti delle tabelle allegate al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, recante le tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e differite(Ordinanza interlocutoria n. 1847 del 28 gennaio 2013, Presidente: F. Miani Canevari, Relatore: G. Amoroso)

 

 

PROCESSO CIVILE – NOTIFICAZIONE A PERSONA GIURIDICA – NOTIFICA A MEZZO POSTA A CONVIVENTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

La notificazione a persona giuridica è validamente effettuata a mezzo posta al legale rappresentante della stessa, la cui qualità e residenza siano indicati nell’atto, in caso di consegna a mani di un familiare convivente con il destinatario, dovendo presumersi che l’atto sia giunto a conoscenza dello stesso e restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall’art. 139 cod. proc. civ.(Sentenza n. 6345 del 13 marzo 2013, Presidente F. Roselli, Relatore P. Stile)

LAVORO SUBORDINATO – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – UTILIZZABILITA’ DI SCRITTI ANONIMI

Non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento l’aver il dipendente reso noto all’A.G. fatti di potenziale rilevanza penale accaduti presso l’azienda in cui lavora né l’averlo fatto senza averne previamente informato i superiori gerarchici, sempre che non risulti il carattere calunnioso della denuncia o dell’espostoSentenza n. 6501 del 14 marzo 2013, Presidente: M. La Terza, Relatore: A. Manna)

LAVORO SUBORDINATO – LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – DANNO NON PATRIMONIALE – RISARCIBILITÀ

La sentenza ha affermato che, nel regime di tutela reale avverso i licenziamenti illegittimi, può essere risarcito il danno non patrimoniale conseguente alla mancata tempestiva reintegrazione nel posto di lavoro, ove si ravvisi una lesione di interessi inerenti la persona, non connotati da rilevanza economica, ma meritevoli di tutela anche per il loro rilievo costituzionale”. (Sentenza n. 9073 del 15 aprile 2013, Presidente: A. De Renzis, Relatore: G. Bronzini)

IMPIEGO PUBBLICO – INDENNITA’ DI BUONUSCITA – BASE DI CALCOLO – COMPENSO PER REGGENZA

È stata rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni unite, la questione se per la determinazione della base retributiva dell’indennità di buonuscita debba aversi riguardo al trattamento economico percepito al momento della cessazione dal servizio, goduto in ragione del conferimento di un incarico temporaneo di reggenza”. (Ordinanza interlocutoria n. 10979 del 9 maggio 2013, Presidente: G. Amoroso, Relatore: R. Mancino)

LAVORO – LAVORO SUBORDINATO – DISCRIMINAZIONI BASATE SUL SESSO – RIMEDI GIUDIZIALI – ONERE PROBATORIO ATTENUATO

La Sezione lavoro ha affermato il principio secondo cui, in tema di tutela contro le discriminazioni di genere, l’art. 40 del Codice delle pari opportunità, di cui al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, prevede un alleggerimento dell’onere della prova in favore della parte ricorrente, tenuta solo a fornire elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, anche se non gravi, la presunzione dell’esistenza dei comportamenti discriminatori lamentati”. (Sentenza 5 giugno 2013, n. 14206, Presidente: G. Vidiri, Relatore: C. Marotta)

LAVORO – GENTE DI MARE – LAVORO A TERMINE – REITERAZIONE DI CONTRATTI – CONSEGUENZE – DIRETTIVA 1999/70/CE – APPLICABILITÀ AL LAVORO MARITTIMO – QUESTIONE PREGIUDIZIALE INTERPRETATIVA COMUNITARIA

Con due ordinanze interlocutorie, la Sezione Lavoro della Corte ha sollevato pregiudiziale interpretativa innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea in ordine all’applicabilità della direttiva 1999/70/CE al lavoro della gente di mare, la compatibilità con la stessa della disciplina nazionale dettata dagli articoli 325, 326 e 332 cod. nav. e le conseguenze dell’abusiva utilizzazione di contratti a termine”. (Ordinanza interlocutoria n. 15560 del 20 giugno 2013, Presidente: A. De Renzis, Relatore: C. Marotta)

LAVORO – GENTE DI MARE – LAVORO A TERMINE – REITERAZIONE DI CONTRATTI – CONSEGUENZE – DIRETTIVA 1999/70/CE – APPLICABILITÀ AL LAVORO MARITTIMO – QUESTIONE PREGIUDIZIALE INTERPRETATIVA COMUNITARIA

Con due ordinanze interlocutorie, la Sezione Lavoro della Corte ha sollevato pregiudiziale interpretativa innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea in ordine all’applicabilità della direttiva 1999/70/CE al lavoro della gente di mare, la compatibilità con la stessa della disciplina nazionale dettata dagli articoli 325, 326 e 332 cod. nav. e le conseguenze dell’abusiva utilizzazione di contratti a termine”. (Ordinanza interlocutoria n. 15561 del 20 giugno 2013, Presidente: A. De Renzis, Relatore: C. Marotta)

PREVIDENZA SOCIALE – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MATURATI IN SVIZZERA – CALCOLO – NORMA NAZIONALE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA – APPLICAZIONE RETROATTIVA – POSSIBILITA’ – PREGIUDIZIALE COMUNITARIA – ESCLUSIONE – FONDAMENTO

Dopo varie vicende processuali multilevel (Cassazione, Corte costituzionale, Corte europea dei diritti dell’uomo, ancora Cassazione, ancora Corte Costituzionale), la Corte di cassazione conferma l’applicabilità retroattiva della norma di interpretazione autentica del calcolo dei contributi svizzeri cui all’art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006 ed esclude la pregiudiziale comunitaria in materia”. (Sentenza n. 17722 del 19 luglio 2013, Presidente: P. Stile, Relatore: G. Bandini)

 

 

 

 

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