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Concorsi pubblici e punteggi per titoli non allegati

Con la sentenza n. 21 dell’11.01.2013, la Sezione II del TAR Sicilia, Palermo, ha affermato che in caso di concorsi pubblici, non possono essere attribuiti al candidato punteggi per titoli non allegati, se il bando prevede l’onere di allegazione documentale.

Per giurisprudenza consolidata (amministrativa) il candidato ha l’onere di allegare alla domanda di partecipazione ad un concorso i titoli posseduti al fine ottenere la relativa valutazione della Commissione esaminatrice e ottenere conseguentemente l’attribuzione del relativo punteggio. Infatti se il bando prevede un onere di allegazione documentale a carico del candidato questi avrà l’onere di allegare alla domanda tutti i titoli che possiede, compresi quelli relativi alle attività svolte presso la medesima Amministrazione che ha indetto il concorso. Tale principio trova conferma anche nel fatto che la Commissione esaminatrice non è un organo ordinario dell’Amministrazione e quindi come tale depositaria dei relativi documenti, ma è un organo straordinario il cui unico compito è quello di sovrintendere alle prove, valutare le stesse e, nei concorsi che prevedono anche titoli valutabili, attribuire i punteggi a questi ultimi, secondo criteri predefiniti (ex multis, Cons. St., sez. IV, 16 giugno 2011, n. 3659; T.A.R. Lazio, sez. I, 11 aprile 2011, n. 3166).

 

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Infatti, laddove il bando di concorso preveda obbligatoriamente a carico dei candidati l’onere di allegazione di tutti quei documenti scientifici e di carriera che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, deve escludersi la possibilità di configurare in capo alla commissione esaminatrice un’attività istruttoria diretta all’acquisizione dei titoli, che l’interessato ha dichiarato di possedere, perché a tutela della « par condicio » tra i concorrenti di un pubblico concorso possono essere valutati i soli titoli prodotti dagli interessati entro il termine di presentazione della domanda stabilito dal bando (T.A.R. Lazio. sez. III, 11 settembre 2008, n. 8266)“.

Viene riportato di seguito il testo integrale della sentenza n. 21/2013 per chi avesse la curiosità di conoscere per intero i presupposti da cui è scaturita la suddetta decisione. (fonte giustizia-amministrativa.it):

N. 00021/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04393/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4393 del 2001, proposto da Rocca Grazia Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Antonina Riccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, p.zza V.E.Orlando 6/B,

contro

Ministero della Pubblica Istruzione e Direzione Generale Scolastica Regionale – Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81,

nei confronti di

Buffa Vito Salvatore, Castelli Liliana Paola, Genovese Venerina Maria, Leone Valeria, non costituiti in giudizio,

per l’annullamento,

della graduatoria definitiva, pubblicata il 22 agosto 2001, al concorso pubblico abilitante nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado, nei licei artistici ed istituti d’arte, nella parte in cui la ricorrente veniva inserita al posto 1168 con un punteggio di 69,5,

e per sentir dichiarare il diritto della ricorrente ad aver valutati i due titoli “ diploma di specializzazione in diritto della Regione e degli enti locali” e “ abilitazione all’esercizio della professione di avvocato”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per conto delle Amministrazioni intimate;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2012 il Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 6 novembre 2001, la dott.ssa Rocca impugnava il provvedimento indicato in epigrafe, illustrando di aver partecipato al concorso pubblico indetto con DD 1 aprile 1999, per l’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, nella classe A 19 (disciplina giuridiche ed economiche), e di essersi classificata, al termine delle prove, al 1144° posto, con punti 69,5, senza che le venissero valutati il diploma di specializzazione in diritto della Regione e degli enti locali e l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, il che avrebbe comportato l’attribuzione di 2 punti e quindi un migliore posizionamento in graduatoria.

1.1. Avverso tale provvedimento, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, dell’art. 97 Cost., del bando di concorso, nonché eccesso di potere sotto vari profili.

Entrambi i titoli, infatti, previsti nella tabelle allegate al bando di concorso, avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione.

Con specifico riguardo al diploma di specializzazione, la circostanza che non fosse indicata la durata del corso (che avrebbe dovuto essere biennale, ai fini della valutazione), era irrilevante, considerato che tutti i diplomi di specializzazione sono almeno di durata biennale e che comunque, in sede di reclamo proposto avverso la graduatoria, tale durata era stata ampiamente precisata.

L’Amministrazione, inoltre, avrebbe potuto accertarsene attraverso l’interlocuzione con l’Università.

2. Si è costituita l’Avvocatura dello Stato, contestando, con memoria del 31 ottobre 2012, le prospettazioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Alla udienza pubblica dell’11 dicembre 2012, il collegio ha trattenuto la causa in decisione.

5. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il bando, all’art. 4 della Tabella 8 (Titoli professionali), consente la valutazione di “ diplomi universitari di durata biennale”.

La documentazione prodotta dalla ricorrente (diploma di specializzazione in diritto della Regione e degli enti locali) non specifica tale durata.

Il collegio ritiene che non sia onere dell’Amministrazione attivarsi per consentire la valutazione del titolo al di là di quanto esso esprime prima facie.

Considerando che il bando era chiaro nel prevedere la durata biennale del corso, sarebbe stato onere della candidata attivarsi, presso l’Università, per fare in modo che detta durata risultasse dal documento.

Ciò che è stato prodotto, pertanto, è stato valutato in relazione a quanto da esso emerge, senza che possano configurarsi oneri istruttori in capo all’Amministrazione procedente.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa è coerente nel sostenere che nell’ambito del procedimento di concorso, i titoli che il candidato intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, onde ottenerne l’attribuzione del relativo punteggio, rientrano nella sua piena disponibilità, di modo che non possono essere attribuiti al candidato punteggi per titoli non allegati, anche se afferenti ad attività svolte presso la medesima Amministrazione che ha indetto il concorso, né titoli il cui possesso è indicato, ma non documentato, a fronte di una prescrizione del bando che preveda un onere di allegazione documentale a carico del candidato; e ciò a maggior ragione se si considera che la commissione esaminatrice non è organo ordinario dell’Amministrazione di modo che, facendo parte della sua stabile organizzazione, potrebbe essere intesa come depositaria dei relativi documenti, bensì organo straordinario, cui compete solo di sovrintendere alle prove, valutare le stesse e, nei concorsi che prevedono anche titoli valutabili, attribuire i punteggi a questi ultimi, secondo criteri predefiniti (ex multis, Cons. St., sez. IV, 16 giugno 2011, n. 3659; T.A.R. Lazio, sez. I, 11 aprile 2011, n. 3166).

Infatti, laddove il bando di concorso preveda obbligatoriamente a carico dei candidati l’onere di allegazione di tutti quei documenti scientifici e di carriera che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, deve escludersi la possibilità di configurare in capo alla commissione esaminatrice un’attività istruttoria diretta all’acquisizione dei titoli, che l’interessato ha dichiarato di possedere, perché a tutela della « par condicio » tra i concorrenti di un pubblico concorso possono essere valutati i soli titoli prodotti dagli interessati entro il termine di presentazione della domanda stabilito dal bando (T.A.R. Lazio. sez. III, 11 settembre 2008, n. 8266).

In ogni caso, il collegio rileva che la ricorrente non ha prodotto alcun documento che possa comprovare, ai fini del giudizio, la durata esatta del diploma di specializzazione conseguito; in pratica, tale prova non è stata fornita in sede di ricorso giurisdizionale, così come non era stata fornita al momento della partecipazione al concorso: non si vede dunque come avrebbe potuto l’Università attivarsi per comprendere quale fosse la durata esatta di detto corso di studi.

6. In ordine alla mancata valutazione dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, il medesimo art. 4 della Tabella 8 fa riferimento ad “ attività professionale che abbia attinenza con le discipline incluse nella classe di concorso cui si partecipa (non sono presi in considerazione i titoli relativi all’esercizio della libera professione, se non accompagnati da certificato di iscrizione all’albo professionale).”

Come correttamente rilevato dall’Avvocatura dello Stato, oggetto della valutazione è l’attività professionale concretamente svolta dai candidati, i quali hanno l’onere di produrre i titoli comprovanti lo svolgimento effettivo di tale attività, al fine di consentire alla Commissione una compiuta valutazione del valore scientifico e professionale dei titoli.

L’iscrizione all’albo, di per sé, non è un titolo sufficiente a valutare i titoli connessi all’esercizio della professione, che avrebbe dovuto essere valutata unitamente ai titoli prodotti, e comunque sempre a discrezione della Commissione di concorso (l’attribuzione di 1 punto, chiesta dalla ricorrente, non è affatto automatica).

7. Il ricorso, pertanto, va respinto in quanto manifestamente infondato.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Maria Barbara Cavallo, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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