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Il dipendente non ha diritto ad alcun compenso per prestazioni di lavoro straordinario in mancanza di una formale autorizzazione da parte del datore di lavoro.

Quindi anche per l’amministrazione datrice di lavoro vale la regola secondo cui le prestazioni di lavoro straordinario sono facoltative, effettuate in aggiunta al normale orario di lavoro e come tali soggetti al potere organizzativo del datore di lavoro (in questo caso la P.A.)(Cass. Civ., SS. UU., 25.10.1996, n.9336).

La Sezione V del TAR Campania, Napoli, è intervenuto su tale argomento con la sentenza n. 275 dell’11.01.2013 statuendo che la pretesa di una lavoratrice parte ricorrente a svolgere lavoro straordinario è da qualificare come diritto soggettivo, poichè la prestazione è avvenuta in base ad una deliberazione autorizzativa, valida ed efficace (T.A.R. Basilicata, 6.8.1999, n. 313) “per cui, fino a quando l’Ente non esercita il potere autoritativo di scegliere se ed entro quali limiti autorizzare lo svolgimento di attività di lavoro straordinario, saranno configurabili solo delle posizioni di interesse legittimo, con relativa inammissibilità di azioni di accertamento e di condanna (T.A.R. Basilicata, 29.10.1999, n.553; 24.9.1999, n.390). Nessun compenso per ulteriori prestazioni, anche facoltative, può essere riconosciuto in assenza di una formale autorizzazione da parte del datore di lavoro, in quanto solo attraverso questa autorizzazione può essere verificata la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali, nel rispetto dell’art.97 Cost. (cfr. Consiglio di Stato, V, 9.3.2010, n.1370; n.844 del 2009; IV, n.2282 del 2007; V, 24.9.1999, n.1147; IV, 14.2.1994, n.139; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 26.3.2001, n.242; 29.9.2000, n.1531; T.A.R. Marche, 27.10.1994, n.292; T.A.R. Toscana, 27.12.1994, n.459)“.

 

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Viene riportato di seguito il testo integrale della sentenza n. 275/2013 per chi avesse la curiosità di conoscere per intero i presupposti da cui è scaturita la suddetta decisione. (fonte giustizia-amministrativa.it):

N. 00275/2013 REG.PROV.COLL.

N. 05986/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5986 del 2000 proposto dal Sig. Ricozzi Tommaso, rappresentato e difeso dagli Avv. Angelo e Roberto Centola e Gian Luca Lemmo e con domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, Centro Direz. Is.B/8;

contro

ASL NA 5 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco Saverio Afeltra e Eduardo Martucci ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR di Napoli;

per l’annullamento

della nota n.2243 dell’11/4/2000 di rigetto del’istanza di corresponsione del lavoro straordinario per l’anno 1998 e per la declaratoria del diritto alla corresponsione di quanto dovuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Direttore Generale A.S.L. Napoli 5;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione dell’ASL NA 5;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13/12/2012 il Consigliere Gabriele Nunziata e uditi i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Espone in fatto il ricorrente di aver prestato lavoro straordinario nel corso dell’anno 1998 attesa la carenza di organico, ore di lavoro straordinario autorizzate e certificate, ma a seguito di diffida è stata adottata l’impugnata nota di reiezione della richiesta per mancanza di autorizzazione e dei fondi necessari per il pagamento.

L’ASL NA 5 si è costituita per resistere al ricorso.

Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2012 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.

DIRITTO

1.Con il ricorso in esame il ricorrente lamenta la violazione di legge del D.P.R. n.384/1990, della Legge n.241/1990, del Decr. Legisl. n.507/1992, nonché l’eccesso di potere.

2. In relazione alle pretese azionate con il presente ricorso, la Sezione evidenzia, come in analoghe fattispecie (ex multis, 1.2.2010, n.26517), che le prestazioni di lavoro straordinario si caratterizzano per essere facoltative ed effettuate in aggiunta al normale orario di lavoro, come tali soggette al potere organizzatorio dell’Amministrazione datrice di lavoro (Cass. Civ., SS. UU., 25.10.1996, n.9336); la pretesa della parte ricorrente sarebbe dunque qualificabile come diritto soggettivo solo in quanto la prestazione sia avvenuta in base ad una deliberazione autorizzativa, valida ed efficace (T.A.R. Basilicata, 6.8.1999, n. 313) per cui, fino a quando l’Ente non esercita il potere autoritativo di scegliere se ed entro quali limiti autorizzare lo svolgimento di attività di lavoro straordinario, saranno configurabili solo delle posizioni di interesse legittimo, con relativa inammissibilità di azioni di accertamento e di condanna (T.A.R. Basilicata, 29.10.1999, n.553; 24.9.1999, n.390). In altri termini è possibile estendere al caso di specie il principio per il quale nessun compenso per ulteriori prestazioni, anche facoltative, può essere riconosciuto in assenza di una formale autorizzazione da parte del datore di lavoro, in quanto solo attraverso questa autorizzazione può essere verificata la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono opportuno il ricorso a prestazioni lavorative eccezionali, nel rispetto dell’art.97 Cost. (cfr. Consiglio di Stato, V, 9.3.2010, n.1370; n.844 del 2009; IV, n.2282 del 2007; V, 24.9.1999, n.1147; IV, 14.2.1994, n.139; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 26.3.2001, n.242; 29.9.2000, n.1531; T.A.R. Marche, 27.10.1994, n.292; T.A.R. Toscana, 27.12.1994, n.459).

2.1 Il Collegio ritiene in definitiva, con trattazione unitaria dei motivi dedotti in diritto, di aderire all’orientamento secondo il quale l’organizzazione delle prestazioni di lavoro deve avvenire attraverso la predisposizione di orari e turni, mediante la programmazione dei piani di lavoro e prescrivendo altresì la loro verifica con sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio, tali da assicurare che dette prestazioni siano rese in aggiunta rispetto all’orario nomale (Cons. Stato, V, 15.11.1999, n.1911); non può neanche dedursi la violazione dell’art.36 Cost. nella misura in cui salvaguarda il diritto alla retribuzione, atteso che risulta in ogni caso prevalente il canone dell’esigenza di buona amministrazione da cui è permeata la disciplina di settore secondo cui non è possibile prescindere dalla preventiva autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori, o dal riconoscimento delle stesse ex post per esigenze d’ufficio, ai fini del riconoscimento del diritto del pubblico dipendente al pagamento del relativo compenso.

2.2 Con riferimento, poi, alla specifica ipotesi del lavoro straordinario prestato da dipendenti che svolgono la loro attività con modalità di turnazione, si ritiene di non discostarsi dalla prevalente giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, V, 23.1.2007, nn.226 e 218; 1.12.2006, n.7065; 16.10.2006, n.6152; T.A.R. Campania, Salerno, II, 28.6.2006, n.872) secondo la quale coloro che, come parte ricorrente, appartengono ad una categoria di personale svolgente una prestazione lavorativa necessariamente e naturalmente articolata su turni, non hanno titolo per invocare il pagamento di prestazioni straordinarie. Solo l’Amministrazione può deliberare di retribuirle nei limiti preventivamente programmati ed autorizzati, in quanto solo ad essa spetta la valutazione ed il controllo preventivo circa la compatibilità finanziaria nonché, una volta deliberato lo svolgimento di tali prestazioni entro i tetti massimi di ore e di retribuzione, la verifica delle stesse attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio anche in funzione del conseguimento degli obiettivi prefissati.

3. Nella fattispecie parte ricorrente non ha esibito alcuna prova idonea a dimostrare una specifica determinazione dell’Amministrazione in ordine all’organizzazione, al controllo, al riconoscimento ed alla qualificazione delle prestazioni del servizio in maggiorazione di orario, difettando un’effettiva e preventiva autorizzazione ad effettuare prestazioni lavorative in eccedenza rispetto all’orario ordinario (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6.10.2003, n.5886 che ha confermato pronuncia di questa Sezione 2.8.1999, n.2152; 31.12.1998, n.1979).

4. Ritenuta l’infondatezza delle censure dedotte in sede ricorsuale, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Cernese, Presidente FF

Gabriele Nunziata, Consigliere, Estensore

Carlo Buonauro, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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