Advertisement

Rassegna della Cassazione Sezione Lavoro

 Sanzioni disciplinari e contestazione dell’addebito

Lavoro – Lavoro subordinato – Diritto ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro – Subordinazione – Sanzioni disciplinari – Irrogazione – Termine di cinque giorni dalla contestazione – Funzione – Presentazione delle giustificazioni scritte da parte del lavoratore senza riserva di ulteriori produzioni o difese – Decorso completo del termine – Necessità – Esclusione (Cass., sez. lav., 19 ottobre 2011, n. 21622 Pres. Nobile; Rel. Tria)

L’art. 7, comma 5, della legge n. 300/1970 si preoccupa principalmente di garantire il diritto di difesa dell’incolpato e, in questa ottica, prevede che debba intercorrere un termine minimo di cinque giorni tra la contestazione dell’addebito e l’irrogazione della sanzione disciplinare. Ove, però, risulti che il lavoratore abbia pienamente esercitato il proprio diritto di difesa prima della scadenza del suddetto termine, facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive, il datore di lavoro può legittimamente irrogare la sanzione senza necessità di attendere il decorso della residua parte del termine suindicato“.

Advertisement

Lavoro – Lavoro subordinato – Estinzione del rapporto – Licenziamento Individuale – Per giusta causa – Abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente – Valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e licenziamento irrogato – Criteri – Mancanza o particolare tenuità del danno patrimoniale – Irrilevanza – Idoneità dell’illecito a pregiudicare il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente – Decisività

Nel caso di licenziamento per giusta causa in conseguenza dell’abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non l’assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti“.

Licenziamento per giusta causa

Lavoro – Licenziamento per giusta causa – Furto – Ricettazione – Rapporti con soggetti coinvolti nel furto – Giustificazioni inverosimili – Lesione del vincolo fiduciario (Cass., sez. lav., 10 novembre 2011, n. 23422 Pres. Vidiri; Rel. Bronzini; P.M. Matera)

L’articolo 2119 del codice civile è applicabile al lavoratore che non offre alcuna seria giustificazione della condotta lesiva del vincolo fiduciario posta in essere“.

Associazione in partecipazione: nozione

Associazione in partecipazione – In genere – Contratto di associazione con apporto di prestazioni lavorative dell’associato e contratto di lavoro subordinato con partecipazione agli utili – Distinzione – Criteri (Cass., Sez. Lav., 22 novembre 2011, n. 24619 Pres. Stile; Rel. Bandini)

In tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell’impresa, la riconducibilità del rapporto all’uno o all’altro degli schemi predetti esige un’indagine del giudice del merito, volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l’obbligo del rendiconto periodico dell’associante e l’esistenza per l’associato di un rischio di impresa (non immutabile dall’associante e non limitato alla perdita della retribuzione con salvezza del diritto alla retribuzione minima proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro), il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione, più ampio del generico potere dell’associante d’impartire direttive ed istruzioni al cointeressato; tale accertamento, se adeguatamente e correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità“.

Lavoro – Lavoro subordinato – Criteri distintivi dal rapporto autonomo – Utilizzazione di criteri sussidiari – Ammissibilità

Nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavororrettamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore“.

Advertisement