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 L’Inps con il messaggio n. 2781/2012 ha fornito le istruzioni sulle modalità di calcolo della indennità che spetta alla lavoratrice madre, in congedo parentale, la quale abbia fruito dei riposi per allattamento nel mese precedente a quello di inizio del congedo parentale.

Ecco di seguito il testo integrale del messaggio Inps:

Inps – Messaggio 16 febbraio 2012, n. 2781

Oggetto: Determinazione della retribuzione media giornaliera ai fini del calcolo delle indennità per congedo parentale, congedo di maternità/paternità e malattia in caso di fruizione di riposi giornalieri «per allattamento» nel periodo di riferimento – Chiarimenti

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Pervengono alla scrivente Direzione richieste di chiarimento in merito alla determinazione della retribuzione media giornaliera utile al calcolo dell’indennità di congedo parentale qualora la lavoratrice madre, nel periodo di riferimento ossia nel periodo di paga mensile o quadrisettimanale precedente quello di inizio del congedo parentale abbia fruito dei riposi giornalieri «per allattamento» ai sensi degli artt. 39 e ss. del D.Lgs. n. 151/2001 (cosiddetto Testo Unico maternità/paternità).

Al riguardo, si precisa che, ai fini di interesse, la retribuzione media globale giornaliera è generalmente determinata tenendo conto sia degli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro in ragione dell’attività lavorativa prestata dalla lavoratrice nel periodo di riferimento, sia delle indennità alla stessa corrisposte per le ore di allattamento fruite nel medesimo periodo. Tale soluzione interpretativa trova fondamento anzitutto negli artt. 36 e 37 della Costituzione nonché nel combinato disposto di cui agli artt. 39 e 43 del T.U. in forza del quale i periodi di riposo «per allattamento»,indennizzati in misura pari all’intera retribuzione, «sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro». La ratio sottesa alle disposizioni sopra menzionate mira a garantire, alla lavoratrice madre che beneficia dei riposi in questione, il medesimo trattamento economico che la stessa avrebbe percepito ove non si fosse astenuta a tale titolo.

La medesima ratiopertanto trova applicazione anche ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera di riferimento utile al calcolo delle indennità in oggetto. A conferma di quanto sopra evidenziato giova altresì richiamare il criterio di calcolo della base retributiva di riferimento previsto dall’art. 23, comma 5, lett. b) del T.U. per i casi in cui l’operaia non agricola, «per esigenze organizzative contingenti dell’azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice», abbia praticato nel periodo di riferimento un orario di lavoro mediamente inferiore rispetto a quello contrattualmente previsto. Il predetto criterio di calcolo consiste nel dividere l’ammontare complessivo degli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro nel mese considerato per le ore di lavoro effettuate dalla lavoratrice interessata nel periodo medesimo; il quoziente ottenuto viene quindi moltiplicato per le ore di lavoro contrattualmente previste nella giornata.

In attuazione di tale criterio si ricava in definitiva una base retributiva di riferimento equivalente a quella che la lavoratrice avrebbe percepito qualora avesse praticato interamente l’orario di lavoro previsto dalle disposizioni contrattuali.

Pertanto ferma restando l’applicazione generale dell’art. 39 T.U. nel caso in cui il datore di lavoro considerasse i soli emolumenti corrisposti in ragione dell’attività prestata (con esclusione quindi delle indennità anticipate per i riposi giornalieri), la base retributiva di riferimento dovrebbe essere comunque determinata secondo il criterio di calcolo indicato all’art. 23, comma 5, lett. b), T.U., sopra richiamato.

Le indicazioni sopra esposte sono da ritenersi valide, oltre che ai fini del calcolo dell’indennità a titolo di congedo parentale, anche ai fini del calcolo dell’indennità di maternità (o paternità), spettante in ragione un eventuale successivo evento (parto o adozione/affidamento), per i periodi che si collocano nel mese successivo a quello di fruizione dei riposi per allattamento.

I suddetti criteri trovano inoltre applicazione anche con riferimento alla determinazione della base retributiva giornaliera utile ai fini della liquidazione dell’indennità di malattia qualora l’evento si manifesti nel mese successivo a quello in cui la lavoratrice o il lavoratore abbiano usufruito di riposi per allattamento.”.

Giova evidenziare che l’indennità di cui si parla è quella prevista dall’art. 23 del T.U. sulla maternità e paternità, ove viene espressamente indicato che agli effetti della determinazione della misura dell’indennità stessa, per retribuzione s’intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia. Mentre per retribuzione media globale giornaliera si intende l’importo che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l’intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).

Dal messaggio dell’Inps quindi si evince che per determinare la retribuzione media globale giornaliera, occorre tenere conto di tutti gli elementi che la compongono siano essi corrisposti dal datore di lavoro e relativi all’attività prestata, oppure derivanti dall’indennità da esso anticipata per le ore di allattamento fruite.

Normativa di riferimento

D.Lgs. n. 151/2001 -T.U. maternità e paternità

Art. 23. Calcolo dell’indennità

1. Agli effetti della determinazione della misura dell’indennità, per retribuzione s’intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.

2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.

4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l’importo che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l’intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).

5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s’intende:

a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l’orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;

b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell’azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l’orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell’ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l’orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;

c) in tutti gli altri casi, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

Art. 32 Congedo parentale

1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita’ stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

Art. 39. Riposi giornalieri della madre

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Art. 40. Riposi giornalieri del padre

1. I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;

d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

Art. 41. Riposi per parti plurimi

1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.
Art. 43.Trattamento economico e normativo

1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un’indennità, a carico dell’ente assicuratore, pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L’indennita’ e’ anticipata dal datore di lavoro ed e’ portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all’ente assicuratore.

2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, comma 5.

Destinatari del trattamento

In sintesi dunque, nell’ambito limite temporale stabilito, il diritto di astenersi facoltativamente dal lavoro compete:

– alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatoria, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

– al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. In questo caso il limite complessivo dell’astensione dal lavoro dei genitori sale a 11 mesi;

– al genitore solo, (causa grave infermità dell’altro genitore, morte o abbandono del coniuge, affidamento a un solo genitore, non riconoscimento del figlio da parte di un genitore);

– a entrambi i genitori (madre autonoma e padre dipendente); in tal caso il periodo di astensione non potrà superare i dieci mesi, di cui tre per la madre e 7 per il padre.

– ai lavoratori dipendenti genitori adottivi o affidatari (esclusi quelli disoccupati o sospesi, i lavoratori domestici e quelli a domicilio) l’indennità spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, fino al compimento della maggiore età del minore.

– in caso di parto gemellare o plurimo i periodi di congedo di cui sopra e le relative indennità spettano per ciascun figlio, così come in caso di adozioni o affidamenti di più minori anche non fratelli il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

– ai genitori disoccupati o sospesi;

– ai genitori lavoratori domestici;

– ai genitori lavoratori a domicilio;

da quando cessa il rapporto di lavoro in atto all’inizio e durante il periodo di astensione.

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