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Cass. Sez. Lav. n. 1409 del 31 gennaio 2012

LAVORO SUBORDINATO – CONTRATTO A TERMINE – CONVERSIONE – RISARCIMENTO AL LAVORATORE – MISURA – DISCIPLINA SOPRAVVENUTA EX ART. 32 DEL COLLEGATO LAVORO – APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO PENDENTE DI LEGITTIMITÀ – CONDIZIONI – EFFETTI (Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca – Estensore V. Nobile)

In tema di risarcimento del danno nei casi di conversione del rapporto a termine, la sopravvenuta disciplina dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 (cosiddetto Collegato Lavoro), come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, si applica nel giudizio pendente in grado di legittimità, qualora tale “ius superveniens” sia pertinente alle questioni dedotte nel ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la S.C., nel ritenere ammissibile il quesito ex art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile “ratione temporis”, ha cassato la decisione impugnata in ordine alla misura del risarcimento, e, negata ogni rilevanza all’eccezione di “aliunde perceptum”, non detraibile nella sopravvenuta disciplina, ha rinviato al giudice territoriale per la determinazione dell’indennità in base alla disciplina medesima)“.

 Si rammenta che il Collegato lavoro è quell’ insieme di provvedimenti  che hanno modificato la disciplina del lavoro.
Tra i punti più significativi inseriti nella normativa,  ci sono la possibilità di scegliere se ricorrere o meno al tentativo di conciliazione (prima era obbligatorio) e le nuove regole per impugnare un licenziamento.

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Il Collegato Lavoro (L.n. 183/2010) ha introdotto, come sopra si diceva,  modifiche a vari aspetti della disciplina del lavoro, anche sotto il profilo della impugnazioni  e cioè il limite di 60 giorni dopo la fine di un contratto per l’impugnazione innanzi al giudice  e la possibilità di inserire nel contratto una clausola in cui il lavoratore si impegna, in caso di disputa, a rivolgersi a una commissione arbitrale invece che a un giudice.

Allegato: 1409_01_12

 

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