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Rassegna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea:

Si riporta di seguito una breve rassegna di alcune decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di diritti previdenziali lavoratori marittimi, lavoratori extracomunitari e decadenza dal diritto alle ferie per mancato godimento.

 

Diritti previdenziali di chi lavora sulle piattaforme marittime: Corte di Giustizia Ue, Grande sezione, 17 gennaio 2012, C-347/10 – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Regolamento (Cee) n. 1408/71 – Lavoratore olandese occupato su una piattaforma marittima situata sulla piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi – Acquisto di altra cittadinanza europea successivamente all’instaurazione del rapporto – Assicurazione obbligatoria – Diniego del versamento di un sussidio di invalidità – Contrarietà al diritto dell’Unione

L’art. 13, paragrafo 2, lett. a), del regolamento (Cee) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (Ce) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (Ce) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998,e l’art. 39 Ce devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che un lavoratore che svolge l’attività lavorativa su un’installazione fissa situata sulla piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro non sia assicurato a titolo obbligatorio in detto Stato membro in forza della normativa nazionale di assicurazioni sociali, per il solo motivo che egli risiede non in questo Stato ma in un altro Stato membro“.

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Normativa di riferimento:

Convenzione sul diritto del mare: Art. 77 Diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale: 1. Lo Stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali.

2. I diritti indicati al numero 1 sono esclusivi nel senso che, se lo Stato costiero non esplora la piattaforma continentale o non ne sfrutta le risorse, nessun altro può intraprendere tali attività senza il suo espresso consenso.

3. I diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale non dipendono dall’occupazione effettiva o fittizia o da qualsiasi specifica proclamazione.

4. Le risorse naturali indicate nella presente parte consistono nelle risorse minerali e altre risorse non viventi del fondo marino e del sottosuolo come pure negli organismi viventi appartenenti alle specie sedentarie, cioe` organismi che, allo stadio adulto, sono immobili sul fondo o sotto il fondo, oppure sono incapaci di spostarsi se non restando in continuo contatto fisico con il fondo marino o con il suo sottosuolo”.

Extracomunitari, quando la clandestinità costituisce reato: Corte di Giustizia Ue, Grande sezione, 6 dicembre 2011, C-329/11 – Spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2008/115/Ce – Norme e procedure comuni in materia di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Normativa nazionale che prevede, in caso di soggiorno irregolare, la pena della reclusione e un’ammenda

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/Ce, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta alla normativa di uno Stato membro che reprima il soggiorno irregolare mediante sanzioni penali solo quando a tali persone sia stata applicata la procedura di rimpatrio stabilita dalla stessa normativa e se esse soggiornino in modo irregolare senza che sussista un giustificato motivo che preclude il rimpatrio“.

Decadenza dal diritto alle ferie per mancato godimento: Corte di Giustizia Ue, Grande sezione, 22 novembre 2011, C-214/10 – Organizzazione dei tempi di lavoro – Direttiva 2003/88/Ce – Diritto alle ferie annuali retribuite – Estinzione del diritto alle ferie non godute – Mancato godimento a causa di malattia allo scadere di un termine previsto dalla normativa nazionale – Decadenza

L’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che non osta a norme o a prassi nazionali, quali i contratti collettivi, che, prevedendo un congruo periodo di riporto (nella specie, di quindici mesi) allo scadere del quale il diritto alle ferie annuali retribuite si estingue, limitano il cumulo dei diritti alle ferie di un lavoratore inabile al lavoro durante più periodi di riferimento consecutivi“.

Normativa di riferimento:

Direttiva 2003/88: Art. 7 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.”Fe”1.

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