Advertisement

Le dimissioni per giusta causa si verificano quando il lavoratore decide di recedere dal rapporto per ragioni legate a fatti direttamente o indirettamente imputabili al datore di lavoro e tali da rendere impossibile la prosecuzione, pure provvisoria, del rapporto per il venire meno dei presupposti di una proficua e serena collaborazione. Pertanto in caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore avrà diritto di recedere senza preavviso dal rapporto ed avrà diritto altresì alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso.

Le ipotesi più frequenti di dimissioni per giusta causa sono:

  • mancato o ritardato pagamento della retribuzione (inteso non come episodio occasionale, ma come evento ripetuto nel tempo);

  • mancato versamento dei contributi previdenziali e omessa regolarizzazione della posizione contributiva;

    Advertisement
  • molestie sessuali sul luogo di lavoro;

  • mobbing (ossia un comportamento che provochi una forma di terrore psicologico sul lavoratore, esercitato attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti nel tempo da parte di colleghi o superiori, al solo scopo di eliminare una persona considerata “scomoda”, distruggendola psicologicamente e socialmente in modo da provocarne il licenziamento o indurla alle dimissioni)

  • comportamenti ingiuriosi od offensivi del datore di lavoro o dei superiori gerarchici ;

  • svuotamento di mansioni anche a seguito di cessione aziendale;

  • tentativo dell’azienda di coinvolgere il lavoratore in attività illecite;

  • condizioni di lavoro che non garantiscano la salute e la serenità del lavoratore, nonchè la salubrità dei luoghi di lavoro in violazione dell’art. 2087 c.c.;

  • trasferimento illegittimo (avvenuto cioè in mancanza dei requisiti essenziali che sono: le ragioni tecniche, organizzative e produttive);

  • ecc.

Poichè le dimissioni per giusta causa sono dovute a gravi inadempienze del datore di lavoro, il lavoratore poichè si trova in uno stato di disoccupazione involontaria avrà diritto, qualora vi siano i presupposti, alla corresponsione della indennità di disoccupazione ordinaria (mentre in caso di dimissioni volontarie tale indennità non spetta).

In caso di dimissioni per giusta causa è bene comunicare al datore di lavoro la propria decisione per iscritto, possibilmente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o anche mediante i moderni mezzi di comunicazione come la posta elettronica certificata (pec), inserendo nel testo della lettera il riferimento alla giusta causa che ha determinato il recesso.

Può succedere alle volte che il datore di lavoro si rifiuti di corrispondere al lavoratore dimissionario l’indennità sostitutiva del preavviso, perchè reputa inesistente la giusta causa. In tal caso il lavoratore potrà sicuramente agire in giudizio sia per richiedere al giudice l’accertamento della sussistenza della giusta causa e conseguentemente richiedere la condanna del datore di lavoro al versamento della indennità sostitutiva del preavviso e dell’eventuale risarcimento danni.

Advertisement