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In caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo od oggettivo il datore di lavoro è tenuto a dare al lavoratore che intende licenziare un periodo di preavviso (ex art. 2118 c.c.), la cui durata è di norma stabilita dalla contrattazione collettiva o dagli usi aziendali.

 

Qualora il datore di lavoro intenda rinunciare al periodo di preavviso è tenuto a corrispondere al prestatore di lavoro una indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata proporzionalmente alla durata del periodo di preavviso.

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In genere nella lettera di licenziamento viene indicata anche la durata del periodo di preavviso, ossia quanto ancora il rapporto di lavoro dovrà durare prima della definitiva interruzione.

Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente a ciò consegue che durante il suo decorso maturano le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro per cui, ad esempio, maturazione del diritto a giorni di ferie, maturazione dei diritti retributivi, ecc.

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