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Secondo le disposizioni dell’art. 2 della L.n. 604/1966 e succ. mod., il datore di lavoro deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro, mediante lettera di licenziamento. La mancata osservanza di tale disposizione rende il licenziamento inefficace.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale infatti la forma scritta è richiesta ad substantiam (v. tra le altre Cass. Sez. Lav. n. 11670/06, secondo la quale “La forma scritta del licenziamento è richiesta ad substantiam sicchè, a norma dell’art. 2 L. 15/7/66 n. 604 sia l’intimazione del licenziamento che la comunicazione dei relativi motivi (ove il lavoratore ne abbia fatto richiesta), debbono, a pena di inefficacia, rivestire la forma scritta, con la conseguente irrilevanza di un’intimazione e di una contestazione espresse in forma diversa e della conoscenza che il datore ne abbia altrimenti avuto”).

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A tal fine la lettera di licenziamento dovrebbe essere inviata al lavoratore per raccomandata con ricevuta di ritorno, o consegnata a mano direttamente all’interessato (raccomandata a mano).

Da ciò discende che il licenziamento orale (non sorretto quindi da forma scritta) risulta non idoneo a risolvere il rapporto di lavoro. La conseguenza fondamente è che in tal caso il rapporto di lavoro si deve considare giuridicamente in atto anche in relazione all’obbligo retributivo a carico del datore di lavoro.

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