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Stabilizzazione dei co.co.co.:

La Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha fornito un parere in tema di stabilizzazione dei co.co.co. – collaboratori coordinati e continuativi (Parere n. 3 del 25.11.2015) e della conseguente possibilità per l’azienda di fruire dell’esonero contributivo (previsto dal DDL di stabilità 2016).

Al riguardo si legge quanto segue nel Parare n. 3/2015.

È sempre più attuale il tema del “destino” dei collaboratori coordinati e continuativi, con le nuove norme che si prefiggono il superamento del lavoro a progetto e proponendone la stabilizzazione con le modalità ed i criteri estesi all’art. 54 del d.lgs. n. 81/2015.

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La vigenza completa delle nuove disposizioni, con la riconduzione al rapporto di lavoro subordinato delle collaborazioni “etero-organizzate” è fissata al 1° gennaio prossimo.
È stato posto il problema della compatibilità dei rapporti di lavoro subordinato instaurati per effetto della stabilizzazione di cui all’art. 54 con l’esonero contributivo riconosciuto dal Ddl stabilità 2016 per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il presunto dubbio sembrerebbe emergere con l’art. 31 del d.lgs. n. 150/15, che esclude il beneficio degli sgravi quando l’instaurazione del rapporto di lavoro rappresenta l’attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, e l’art. 54 del d.lgs. n. 81/15, che prescrive la forma del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – per un periodo non inferiore a dodici mesi – per riconoscere gli effetti della stabilizzazione prevista dalla norma stessa.

Al riguardo, si ritiene di poter affermare che a tutti i rapporti instaurati a decorrere dal 1 gennaio 2016, spetti legittimamente l’esonero contributivo richiamato nel quesito.
Il punto nodale è rappresentato dalla considerazione che la procedura di stabilizzazione si attiva su espressa volontà delle parti, e solo dopo la legge regola quale forma contrattuale adottare per l’ex collaboratore.

Non sussiste alcun obbligo legale alla stabilizzazione, ma solo condizioni obbligatorie per la sua attuazione.

L’iniziativa, dunque, alla stabilizzazione è rilasciata alla volontà di entrambe le parti, così come la sua attuazione concreta (con l’accordo transattivo che “deve” essere sottoscritto ai fini della stabilizzazione, ma solo se il lavoratore acconsente).

Pertanto, la sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato conseguente alla stabilizzazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, o autonomo, si pone effettivamente come condizione necessaria della realizzazione degli effetti di cui all’art. 54 d.lgs. n. 81/2015, ma a valle di un momento volitivo originario (la scelta della stabilizzazione) che non è imposto dalla legge, ma soltanto previsto, con la scelta dell’adozione che rimane in capo ai singoli.

Questo argomento è sufficiente ad escludere senza alcun dubbio l’applicazione del richiamato art. 31.

D’altronde, va anche affermato che il processo di stabilizzazione dell’art. 54 rappresenta una delle iniziative di un disegno più ampio del Governo finalizzato ad un maggior utilizzo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, incentivando le parti ad un processo di cambiamento.

Sarebbe incoerente sul piano sistematico, oltre che insostenibile sul piano giuridico per i motivi sopra descritti, negare l’esonero contributivo a chi si sia avvalso proprio del processo incentivante all’uopo previsto.

(Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro)

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