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Novità su contratti di ricollocazione:

Potranno beneficiare dei contratti di ricollocazione non solo coloro che siano stati illegittimamente licenziati, ma anche tutti i disoccupati.

Il contratto di ricollocazione consiste, in termini sintetici, in uno strumento che collega rigorosamente tra loro le politiche passive del lavoro cioè il sostegno del reddito ai disoccupati, e le politiche attive del lavoro e cioè il loro reinserimento nel tessuto produttivo.

Sono i Centri per l’Impiego ad individuare la collocabilità (c.d. employability) del lavoratore disoccupato che non riesce da solo a trovare una occupazione e lo informa altresì dei contenuto del contratto di ricollocazione. Sarà il lavoratore a scegliere autonomamente l’agenzia di lavoro di cui avvalersi tra quelle accreditate dalla Regione: questa sarà retribuita con il c.d. voucher regionale (proporzionato alla difficoltà di reinserimento del lavoratore nel tessuto produttivo) soltanto a seguito della ricollocazione del lavoratore in un posto di lavoro (c.d. successful placing).

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Su questo ultimo punto giova evidenziare che il voucher sarà versato dalla Regione solo nel caso in cui il lavoratore si metta a disposizione e collabori con l’Agenzia per il lavoro, pubblica o privata accreditata e, come sopra si diceva, soltanto in caso di successful placing, cioè a ricollocazione avvenuta.

Gli organi preposti sono tutti al lavoro sullo schema di decreto legislativo (attuazione del Jobs Act) di riordino degli ammortizzatori sociali che hanno istituito altresì la nuova assicurazione sociale per l’impiego – NASPI.

Parrebbe che il Fondo per i contratti di ricollocazione (20 milioni di euro per l’anno 2015 e 20 milioni di euro per il 2016) sarà istituito presso il Ministero del Lavoro, e non presso l’INPS, come si era pensato in un primo momento, sarà a disposizione di tutti i lavoratori disoccupati. Saranno poi le Regioni a gestire direttamente le politiche attive per l’inserimento nel tessuto produttivo dei lavoratori disoccupati.

Come sopra si diceva il pagamento del voucher avverrà soltanto alla realizzazione del risultato, cioè al momento della ricollocazione del lavoratore disoccupato, senza versamento di anticipi e ciò potrebbe comunque causare qualche difficoltà soprattutto nella fase iniziale.

Occorrerà attendere quindi il testo finale del decreto legislativo per comprendere bene il funzionamento del contratto di ricollocazione, previsto in via sperimentale nella Legge di Stabilità 2015.

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