Il diritto al lavoro agile oltre il 2026: obblighi datoriali e limiti della discrezionalità
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Il lavoro agile nel 2026: un quadro normativo in profonda trasformazione

La disciplina del lavoro agile 2026 si presenta oggi come uno dei terreni più dinamici e controversi dell’intero diritto del lavoro italiano. Dopo la stagione emergenziale che aveva dilatato a dismisura il ricorso allo smart working, il legislatore e la giurisprudenza sono impegnati in un’opera di riassestamento strutturale che ridefinisce i confini tra autonomia gestionale dell’impresa e diritti del lavoratore alla flessibilità. Il punto di svolta più recente è rappresentato dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34, entrata in vigore il 7 aprile 2026, che ha integrato il lavoro agile nell’impianto del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, segnando una discontinuità netta rispetto al regime precedente. Comprendere questa evoluzione normativa — le sue fondamenta legislative, le sue implicazioni pratiche e i limiti che essa pone alla discrezionalità datoriale — è oggi indispensabile tanto per i professionisti delle risorse umane quanto per i lavoratori che intendono rivendicare o conservare modalità flessibili di prestazione.

La base normativa: dall’art. 18 della Legge 81/2017 alla riforma del 2026

Il punto di partenza di qualsiasi analisi rimane l’articolo 18 della Legge n. 81/2017, il cosiddetto Statuto del lavoro autonomo e agile, che ha introdotto nell’ordinamento italiano una definizione giuridica organica dello smart working. La norma qualifica il lavoro agile come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, concordata tra le parti, che si svolge in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, nel rispetto dei limiti di orario stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Si tratta di una definizione volutamente ampia, che lascia un margine di flessibilità organizzativa considerevole, ma che al tempo stesso radica il lavoro agile nella cornice del lavoro subordinato, con tutte le tutele che ne conseguono.

Questa impostazione originaria ha mostrato presto i propri limiti: la Legge 81/2017 affidava quasi interamente alle parti — individualmente o tramite la contrattazione collettiva — la regolazione degli aspetti applicativi, dal diritto alla disconnessione alla gestione degli strumenti di lavoro, dagli infortuni in itinere alle modalità di controllo. Il risultato è stato un panorama contrattuale frammentato, nel quale la tutela effettiva del lavoratore dipendeva in larga misura dal potere negoziale del singolo o della categoria di appartenenza.

La Legge n. 34/2026 e l’integrazione nel sistema prevenzionistico

La Legge 11 marzo 2026, n. 34 interviene proprio su questa lacuna strutturale, inserendo un nuovo articolo 3, comma 7-bis, nel Decreto Legislativo 81/2008. La scelta sistematica è significativa: il legislatore ha deciso di non limitarsi a ritoccare la Legge 81/2017, ma di ancorare il lavoro agile al corpus normativo della sicurezza sul lavoro, elevando gli obblighi datoriali a prescrizioni di ordine pubblico assistite da sanzioni effettive. Prima del 7 aprile 2026, l’obbligo di informare i lavoratori agili sui rischi connessi alla prestazione esterna esisteva già, ma mancava di un apparato sanzionatorio adeguato che ne garantisse l’osservanza. Con la nuova legge, il datore di lavoro è tenuto a consegnare annualmente un’informativa sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile, e l’inadempimento espone l’impresa a conseguenze concrete sul piano amministrativo e, in caso di infortuni, su quello della responsabilità civile e penale.

Questa scelta normativa riflette un cambiamento di paradigma: il lavoro agile non è più trattato come una deroga eccezionale al modello standard di prestazione in sede, bensì come una modalità ordinaria di organizzazione del lavoro, che richiede una valutazione sistematica dei rischi alla stessa stregua di qualsiasi altro contesto lavorativo. Per approfondire le implicazioni tecniche di questa integrazione, è utile consultare le analisi disponibili presso Sicurlive Group, che documenta nel dettaglio i nuovi obblighi operativi introdotti dalla riforma.

Obblighi datoriali: il contenuto minimo inderogabile

Con l’entrata in vigore della Legge n. 34/2026, il perimetro degli obblighi datoriali in materia di lavoro agile si è significativamente ampliato. È possibile identificare almeno tre aree di intervento obbligatorio che il datore di lavoro non può più rimettere alla negoziazione individuale o collettiva.

L’informativa annuale sui rischi

Il primo e più immediato adempimento è la predisposizione e la consegna di un’informativa annuale che illustri i rischi generali e specifici connessi alla prestazione in modalità agile. Questo documento non è assimilabile alla generica informativa sulla sicurezza prevista per i lavoratori in sede: deve tenere conto delle specificità dell’ambiente esterno in cui il lavoratore presta la propria attività, inclusi i rischi ergonomici, quelli legati all’uso prolungato di dispositivi digitali, i rischi psicosociali derivanti dall’isolamento o dalla difficoltà di separare i tempi di vita e di lavoro, nonché i rischi connessi agli spostamenti tra le diverse sedi di lavoro.

La periodicità annuale dell’informativa non esaurisce l’obbligo: qualora mutino in modo significativo le condizioni di lavoro o le sedi abituali di prestazione, il datore dovrà aggiornare il documento senza attendere la scadenza ordinaria. Sul piano pratico, questo significa che le aziende devono dotarsi di procedure interne di monitoraggio delle condizioni di lavoro agile, superando la logica del mero adempimento formale.

La valutazione dei rischi e il documento di valutazione

La nuova norma impone che la valutazione dei rischi prevista dall’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 comprenda esplicitamente le attività svolte in modalità agile. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve quindi essere integrato con una sezione dedicata, che identifichi i pericoli specifici, valuti la probabilità e la gravità dei danni, e individui le misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare. Questo adempimento richiede il coinvolgimento del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del medico competente ove previsto, e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i quali devono essere consultati anche in relazione alle modalità di lavoro agile.

Gli strumenti di lavoro e la connettività sicura

Un terzo ambito di obbligo riguarda la fornitura e la manutenzione degli strumenti di lavoro. Il datore non può limitarsi a consentire al lavoratore di utilizzare dispositivi propri senza assicurarsi che questi siano idonei e sicuri. Ciò implica politiche aziendali chiare in materia di BYOD (Bring Your Own Device), con prescrizioni minime sulle caratteristiche ergonomiche delle postazioni esterne, sull’utilizzo di connessioni sicure e sulla protezione dei dati trattati al di fuori della rete aziendale. La sicurezza informatica si intreccia così con la sicurezza fisica, rendendo necessario un approccio integrato alla gestione del rischio in modalità agile.

I limiti della discrezionalità datoriale: la giurisprudenza come argine

Se la Legge n. 34/2026 ha rafforzato gli obblighi positivi del datore di lavoro, la giurisprudenza ha progressivamente eroso la sua discrezionalità negativa, ossia il potere di negare o revocare unilateralmente il lavoro agile. Questo è forse il versante più delicato e controverso dell’intera materia, perché tocca il cuore dell’autonomia organizzativa dell’impresa.

Il caso del Tribunale di Busto Arsizio del 7 gennaio 2026

Una pronuncia particolarmente significativa in questo senso è quella del Tribunale di Busto Arsizio del 7 gennaio 2026, che ha affrontato la questione del diritto al lavoro agile per lavoratori in condizione di vulnerabilità. La sentenza — analizzata in modo approfondito in un contributo disponibile presso LPO — ha riconosciuto che, in presenza di condizioni di salute che rendono particolarmente gravosa la prestazione in sede, il rifiuto datoriale di accordare il lavoro agile può integrare una forma di discriminazione indiretta o, a seconda delle circostanze, una violazione degli obblighi di accomodamento ragionevole previsti dalla normativa antidiscriminatoria. Il giudice ha valorizzato il principio secondo cui il lavoro agile, quando tecnicamente e organizzativamente praticabile, deve essere considerato una misura di adattamento ragionevole per i lavoratori con disabilità o condizioni di fragilità, e non una concessione rimessa alla sola valutazione discrezionale del datore.

Questa impostazione apre scenari rilevanti: se il rifiuto del lavoro agile può essere sindacato sotto il profilo antidiscriminatorio, allora la discrezionalità datoriale non è illimitata nemmeno in assenza di un diritto soggettivo espresso al lavoro agile. Il datore che intende negare la modalità flessibile deve essere in grado di dimostrare che la presenza in sede è necessaria per ragioni organizzative oggettive e non surrogabili, pena il rischio di incorrere in una pronuncia giudiziale avversa.

La revoca unilaterale dell’accordo di lavoro agile

Un tema strettamente connesso riguarda la revoca unilaterale dell’accordo individuale di lavoro agile. La Legge 81/2017 prevede che l’accordo possa essere a tempo determinato o indeterminato, e che nel secondo caso ciascuna parte possa recedere con un preavviso di trenta giorni (novanta per i lavoratori disabili). Questa previsione, apparentemente chiara, ha generato in sede giurisprudenziale un dibattito vivace: il recesso datoriale è libero o deve essere sorretto da una giustificazione? I tribunali del lavoro hanno mostrato orientamenti non uniformi, con alcune pronunce che valorizzano la natura bilaterale dell’accordo e richiedono al datore di esplicitare le ragioni organizzative del recesso, e altre che invece riconoscono una più ampia libertà di gestione.

L’orientamento che sembra consolidarsi, anche alla luce della riforma del 2026, è quello che distingue tra revoca motivata da esigenze organizzative genuine e revoca pretestuosa o ritorsiva. Nel primo caso, il datore esercita legittimamente il proprio potere di organizzazione; nel secondo, il recesso può essere impugnato come atto discriminatorio o come comportamento antisindacale, specie se coincide con l’esercizio da parte del lavoratore di un diritto o con l’avvio di un procedimento di rivendicazione. Questa distinzione è destinata a diventare sempre più rilevante man mano che il lavoro agile si consolida come modalità ordinaria e non eccezionale di prestazione.

Il ruolo della contrattazione collettiva nel 2026

La contrattazione collettiva continua a svolgere un ruolo fondamentale nella definizione delle condizioni di accesso e di esercizio del lavoro agile, colmando gli spazi lasciati aperti dalla legge. Anche in assenza di dati verificabili su accordi specifici sottoscritti tra le principali confederazioni datoriali e sindacali nel corso del 2025-2026, è possibile descrivere le tendenze generali che caratterizzano la negoziazione collettiva in questo settore.

I contratti collettivi nazionali di lavoro più avanzati tendono oggi a prevedere una quota minima garantita di giornate in modalità agile, criteri oggettivi per l’accesso (tipologia di mansione, strumentazione disponibile, anzianità di servizio), procedure di richiesta e di diniego che impongono al datore di motivare per iscritto l’eventuale rifiuto, e meccanismi di monitoraggio paritetico sull’applicazione delle disposizioni. Sul piano aziendale, gli accordi di secondo livello spesso integrano queste previsioni con regolamentazioni più dettagliate, adattate alle specificità produttive e organizzative del singolo settore o impresa.

La sfida per la contrattazione collettiva nel 2026 è quella di bilanciare la flessibilità organizzativa richiesta dalle imprese con la certezza dei diritti rivendicata dai lavoratori. Un accordo collettivo ben strutturato può rappresentare la sede ideale per definire criteri trasparenti di accesso al lavoro agile, riducendo il contenzioso individuale e creando un quadro di regole condivise che limiti la discrezionalità arbitraria senza paralizzare la capacità di adattamento delle organizzazioni.

Sicurezza sul lavoro e lavoro agile: le implicazioni pratiche della riforma

L’integrazione del lavoro agile nel sistema prevenzionistico del D.Lgs. 81/2008, operata dalla Legge n. 34/2026, ha implicazioni pratiche che vanno ben oltre la mera predisposizione di un documento informativo. Le aziende devono ripensare i propri sistemi di gestione della sicurezza in chiave inclusiva rispetto alle modalità di lavoro a distanza.

In primo luogo, la formazione in materia di sicurezza deve essere erogata anche con riferimento alle specificità del lavoro agile: i lavoratori devono essere istruiti su come allestire una postazione ergonomicamente corretta al di fuori della sede aziendale, su come gestire i rischi legati all’uso prolungato di schermi, su come segnalare un infortunio occorso durante la prestazione esterna. In secondo luogo, le procedure di sorveglianza sanitaria devono tenere conto delle condizioni di lavoro in modalità agile, con particolare attenzione ai rischi psicosociali che possono emergere dall’isolamento o dalla difficoltà di mantenere confini netti tra vita professionale e vita privata.

Sul piano della responsabilità, la nuova norma chiarisce che il datore non può invocare l’impossibilità di controllare l’ambiente esterno come esimente dalla responsabilità per infortuni o malattie professionali occorsi durante la prestazione agile. L’obbligo di informazione e formazione preventiva è lo strumento attraverso cui il datore adempie alla propria obbligazione di sicurezza anche al di fuori dei propri locali, e la sua inosservanza può fondare una responsabilità per colpa in caso di evento dannoso. Per un’analisi tecnica delle novità introdotte in materia di sicurezza, si rimanda alle risorse disponibili presso MB Safety.

Prospettive e questioni aperte per il futuro del lavoro agile

Il quadro normativo e giurisprudenziale che emerge dall’analisi fin qui svolta è quello di un istituto in piena maturazione, che ha superato la fase emergenziale per consolidarsi come strumento strutturale di organizzazione del lavoro. Restano tuttavia numerose questioni aperte, destinate ad alimentare il dibattito dottrinale e giurisprudenziale nei prossimi anni.

La prima riguarda l’estensione del diritto soggettivo al lavoro agile: in quali circostanze il lavoratore può rivendicare in giudizio il diritto a prestare la propria attività in modalità flessibile, al di là dei casi di disabilità o fragilità già riconosciuti dalla giurisprudenza? La risposta dipenderà in larga misura dall’evoluzione degli orientamenti dei tribunali del lavoro e, eventualmente, da futuri interventi legislativi che amplino le categorie di lavoratori aventi diritto prioritario all’accesso al lavoro agile.

La seconda questione riguarda il diritto alla disconnessione: nonostante la sua menzione nella Legge 81/2017 e nei contratti collettivi più avanzati, il diritto del lavoratore agile a non essere raggiunto al di fuori dell’orario concordato rimane uno dei temi più difficili da far valere in concreto. La pervasività degli strumenti digitali e la cultura dell’iperconnettività rendono necessario un rafforzamento delle tutele, che potrebbe passare sia per interventi normativi specifici sia per una giurisprudenza più incisiva nel sanzionare le violazioni.

La terza questione, infine, attiene alla parità di trattamento tra lavoratori in presenza e lavoratori agili: la progressiva ordinariizzazione del lavoro agile impone di verificare che le modalità di valutazione delle prestazioni, di accesso alla formazione, di progressione di carriera e di partecipazione alla vita aziendale non penalizzino sistematicamente chi sceglie o necessita di lavorare a distanza. Questo profilo, ancora poco esplorato dalla giurisprudenza italiana, è destinato a diventare centrale man mano che il lavoro agile cessa di essere un privilegio o un’eccezione e diventa la normalità per una quota crescente della forza lavoro.

Conclusione: verso un diritto del lavoro agile maturo e coerente

Il lavoro agile 2026 non è più il fenomeno emergenziale e transitorio che aveva caratterizzato gli anni della pandemia, né è ancora un diritto pienamente definito nei suoi contorni e nelle sue tutele. Si trova in una fase intermedia, nella quale la Legge n. 34/2026 ha rafforzato significativamente il versante della sicurezza e degli obblighi datoriali, mentre la giurisprudenza — con pronunce come quella del Tribunale di Busto Arsizio — ha iniziato a erodere l’idea di una discrezionalità datoriale assoluta nella concessione e nella revoca delle modalità flessibili. Per i professionisti del diritto del lavoro, per i responsabili delle risorse umane e per i lavoratori stessi, il messaggio è chiaro: il lavoro agile richiede oggi una governance strutturata, fondata su accordi chiari, valutazioni dei rischi aggiornate, informative periodiche e procedure trasparenti di accesso e diniego. Solo un approccio sistematico e consapevole può ridurre il contenzioso, garantire la compliance normativa e, soprattutto, assicurare che la flessibilità organizzativa non si traduca in una riduzione delle tutele per chi lavora al di fuori delle mura aziendali.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.