La corresponsione ripetuta di bonus e premi può trasformare una prassi aziendale in un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore. Capire quando nasce l’uso, come strutturare le policy e quali rischi giuridici si corrono è decisivo per gestire correttamente i sistemi premianti.

Quando la corresponsione ripetuta di un bonus genera un uso

Nel diritto del lavoro, la ripetizione costante di un bonus può trasformare una scelta aziendale in un uso aziendale vincolante. Non basta aver erogato un premio “più volte”: servono tre elementi ricorrenti nelle decisioni dei giudici. Anzitutto la costanza: il bonus deve essere corrisposto con una certa regolarità, spesso su base annuale o comunque ciclica. Poi la generalità: il trattamento deve riguardare una pluralità significativa di lavoratori, non un singolo caso isolato negoziato a parte. Infine la uniformità: criteri più o meno stabili, percepiti come regola del gioco.

Quando questi fattori si combinano e l’azienda non comunica in modo chiaro il carattere discrezionale o “una tantum” del premio, la prassi tende a cristallizzarsi. Il lavoratore, e spesso anche i sindacati, iniziano a considerare il bonus come un diritto soggettivo. Accade di frequente per le cosiddette “tredicesime occulte”, per i bonus natalizi ripetuti per molti anni o per integrazioni ricorrenti sui risultati di reparto. In alcuni casi persino piccoli benefit monetizzati (ad esempio gift card ricorrenti in determinati periodi) possono essere rivendicati come uso, se si sommano a un quadro di comportamenti coerenti e non smentiti dall’azienda.

Criteri di determinazione dell’importo tra costanza e variabilità

Uno degli aspetti più delicati nella nascita dell’uso aziendale riguarda l’ammontare del bonus. Non è necessario che l’importo sia identico ogni anno perché il lavoratore possa rivendicare un diritto. I giudici guardano piuttosto all’esistenza stabile del trattamento e a parametri, anche impliciti, di determinazione. Se il premio viene sempre calcolato come percentuale della retribuzione lorda, oppure collegato a indicatori ricorrenti (fatturato, margine operativo, KPI di reparto), la variabilità non impedisce la configurazione dell’uso.

La costanza può consistere anche nella presenza “attesa” del bonus a fine anno, pur con oscillazioni. Si pensi a un sistema informale dove, per prassi, viene riconosciuto almeno un certo minimo ogni volta che l’azienda chiude in utile. L’oscillazione sopra quel minimo resta fisiologica, ma la base comincia a essere percepita come garantita. In alcune realtà sportive, ad esempio, i bonus legati al raggiungimento dei playoff o alla salvezza possono variare, ma la promessa di un riconoscimento al superamento dell’obiettivo finisce per consolidarsi. Il problema emerge quando l’azienda decide di azzerare o comprimere drasticamente tali premi senza adeguata motivazione né preventiva comunicazione.

Differenze tra premio discrezionale, premio di risultato e uso

Sul piano giuridico non tutti i premi sono uguali. Il premio discrezionale è quello rimesso alla valutazione libera del datore di lavoro, spesso definito come “merit bonus” o bonus manageriale. Teoricamente può essere riconosciuto o meno, anche a parità di condizioni, purché non ci siano discriminazioni illecite. Per conservarne la natura discrezionale è essenziale che i criteri non siano eccessivamente predeterminati e, soprattutto, che il datore non ne faccia un’applicazione meccanica nel tempo.

Il premio di risultato, invece, è in genere legato a obiettivi economico-produttivi o di efficienza, spesso disciplinato da accordi collettivi o regolamenti interni dettagliati. Qui la discrezionalità si riduce: al verificarsi degli obiettivi scatta il diritto alla corresponsione. La differenza rispetto all’uso aziendale sta nella fonte: il premio di risultato nasce da un atto negoziale o regolamentare esplicito, l’uso da una consuetudine aziendale costante e generalizzata.

Quando un premio formalmente discrezionale viene erogato in modo sistematico, seguendo schemi ripetitivi e senza clausole chiare sul carattere non vincolante, il confine si assottiglia. A quel punto, per chi giudica dall’esterno, la distinzione tra discrezionalità e obbligo si gioca più sui fatti che sulle etichette scelte dall’azienda nei documenti interni.

Come strutturare policy di bonus evitando usi non voluti

Per le direzioni HR e per chi si occupa di relazioni industriali, il tema non è solo giuridico ma anche di governance. Una bonus policy ben scritta riduce il rischio che la prassi si trasformi in un uso aziendale non pianificato. Alcuni accorgimenti sono diventati di fatto standard. Prima di tutto la chiarezza sulla natura del premio: specificare se si tratta di bonus discrezionale, premio di risultato contrattualizzato o liberalità eccezionale. Le formule generiche (“a insindacabile giudizio dell’azienda”) da sole non bastano se poi il comportamento concreto va in direzione opposta.

È utile indicare con precisione la durata del sistema premiante, prevedendo clausole di revisione periodica e la possibilità di sospensione motivata. Anche la comunicazione ai lavoratori gioca un ruolo cruciale: lettere di assegnazione, comunicazioni e-mail, intranet aziendale dovrebbero ribadire, quando necessario, il carattere non consolidabile di certi bonus. Nella pratica sportiva, ad esempio, molte società specificano che alcuni incentivi sono legati a una singola stagione e non creano aspettative per gli anni successivi.

Un altro strumento è la distinzione, anche contabile, tra componenti fisse e variabili della retribuzione, evitando che voci formalmente “una tantum” compaiano stabilmente in busta paga con la stessa denominazione.

Giurisprudenza su soppressione di bonus divenuti uso aziendale

La giurisprudenza del lavoro ha più volte affrontato il tema dei bonus trasformatisi, nel tempo, in uso aziendale. I casi tipici riguardano premi annuali erogati per molti anni consecutivi, senza interruzioni significative e senza clausole chiare di provvisorietà. Quando l’azienda decide unilateralmente di sopprimere o ridurre drasticamente tali bonus, diversi tribunali hanno riconosciuto il diritto dei lavoratori a mantenerli, spesso qualificate come voci di retribuzione a tutti gli effetti.

Ricorrono alcune costanti argomentative. I giudici verificano la durata nel tempo della prassi, la platea coinvolta, la regolarità nella determinazione degli importi e il tenore delle comunicazioni aziendali. L’assenza di contestazioni o avvisi di temporaneità viene letta come accettazione di un impegno stabile. In alcune pronunce, la soppressione del bonus è stata ritenuta una modifica peggiorativa non giustificata, in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione, salvo accordo collettivo o condizioni particolari.

Non mancano però decisioni in senso opposto, soprattutto quando l’azienda ha dimostrato l’eccezionalità dei premi o la loro chiara correlazione a situazioni straordinarie (fusioni, progetti specifici, crisi superate). In questi casi, la mancanza di costanza e di un vero affidamento impedisce la configurazione di un uso vincolante.

Integrazione degli usi premianti nei sistemi premianti strutturati

Quando un uso aziendale di natura premiale è ormai consolidato, fingere che non esista è raramente una buona strategia. Una via più matura consiste nell’integrare tali pratiche in un sistema premiante strutturato, armonizzando quanto è nato spontaneamente con gli obiettivi organizzativi. L’operazione richiede un lavoro combinato tra HR, direzione finanziaria e, spesso, rappresentanze sindacali.

Un primo passo può essere la “mappatura degli usi”: individuare tutti i bonus ricorrenti, verificarne storia, platea, costanza e impatto economico. Successivamente, si decide cosa stabilizzare in forma di premio di risultato, cosa riconfigurare (ad esempio legandolo a indicatori più chiari) e cosa invece riportare alla dimensione di liberalità occasionale, magari tramite accordi che chiariscano il perimetro.

In alcune aziende industriali, i premi informalmente legati alla sicurezza sul lavoro sono stati integrati in sistemi premianti complessi, con indicatori di near miss, formazione svolta e audit interni. Nel mondo sportivo, bonus tradizionali per gol segnati o presenze sono stati inglobati in strutture retributive ibride, che combinano fisso, variabile e diritti di immagine. Il vantaggio non è solo legale: una struttura chiara riduce conflitti, rende più prevedibile il costo del lavoro e, soprattutto, dà coerenza al messaggio motivazionale che l’azienda intende trasmettere.