Per anni molti hanno scoperto, con sorpresa, che queste voci non venivano considerate nel calcolo della retribuzione durante le ferie. Il risultato? Guadagni inferiori durante il periodo di riposo, nonostante il diritto a ferie pienamente retribuite.

Proprio su questo punto si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5051 del 6 marzo 2026, stabilendo chiaramente che le ferie devono essere calcolate includendo tutte le componenti della retribuzione ordinaria. Nessun accordo collettivo può derogare a questo principio fondamentale: buoni pasto, indennità di turno e altre voci collegate all’esecuzione delle mansioni devono essere comprese nel calcolo.

Il caso che ha ribaltato tutto

Un caso emblematico riguarda un ferroviere campano dipendente dell’Ente Autonomo Volturno S.r.l. (EAV). Il lavoratore aveva fatto ricorso al Tribunale di Benevento per il mancato conteggio, nella base di calcolo delle ferie, di indennità perequativa, compensativa, buoni pasto e indennità di turno.

Ferie, tutti i diritti del lavoratore – Diritto-lavoro.it

Queste voci erano state escluse in base a diversi accordi collettivi regionali, aziendali e nazionali, ma il tribunale ha dichiarato nulle tali clausole, riconoscendo al dipendente il diritto alle differenze retributive accumulate tra il 2014 e il 2018, pari a circa 2.915 euro lordi.

La società ha impugnato la decisione in appello, ma la Corte d’Appello di Napoli ha confermato le conclusioni del giudice di primo grado. Successivamente, EAV ha presentato ricorso in Cassazione, che è stato respinto. La Corte Suprema ha ribadito che le indennità collegate ai disagi derivanti dai turni e dalle particolarità operative costituiscono parte integrante della retribuzione normale.

La sentenza richiama anche i principi della Direttiva UE 2003/88 sull’orario di lavoro, che garantisce almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite. La Corte di Giustizia dell’UE, nelle sentenze Williams e Hein, ha chiarito che il lavoratore non deve essere indotto a rinunciare alle ferie per motivi economici, poiché percepire meno durante il riposo equivarrebbe a un incentivo negativo.

La Cassazione conferma inoltre che queste regole si applicano anche ad altre assenze retribuite, come i permessi sostitutivi delle festività soppresse. Le indennità variabili e i buoni pasto devono concorrere alla determinazione del trattamento economico di tali giorni aggiuntivi, rispettando la logica secondo cui la retribuzione feriale riflette sempre il totale percepito durante l’attività lavorativa.

Questa decisione rappresenta un chiaro messaggio per datori di lavoro e dipendenti: nulla può essere escluso ingiustamente dal calcolo delle ferie. Tutte le voci strettamente legate alle mansioni devono essere conteggiate, garantendo che le ferie siano realmente retribuite come i giorni lavorativi normali. Per chi lavora su turni o percepisce indennità speciali, questa sentenza è una tutela concreta e definitiva dei propri diritti economici durante il periodo di riposo.