Le recenti istruzioni operative dell’INPS — la Circolare n. 107 del 20 ottobre 2026 e la Circolare n. 108 del 22 ottobre 2026 — rappresentano un punto di svolta nell’applicazione concreta delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. Per i lavoratori che intendono ottimizzare la propria posizione previdenziale, comprendere il meccanismo del riscatto del congedo e del cumulo internazionale è oggi più urgente che mai: le nuove disposizioni, entrate in vigore il 1° luglio 2026, aprono scenari inediti per chi ha periodi assicurativi frammentati tra gestioni diverse o maturati all’estero.
Il quadro normativo di riferimento: dalla Legge 106/2025 alla Legge di Bilancio 2026
Per interpretare correttamente le istruzioni operative dell’INPS, è indispensabile ricostruire il percorso legislativo che le ha generate. La Legge 18 luglio 2025, n. 106 ha introdotto modifiche significative alla disciplina del riscatto facoltativo dei periodi di congedo, ampliando le possibilità per i lavoratori di valorizzare ai fini pensionistici periodi che, altrimenti, resterebbero privi di copertura contributiva. La successiva Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — la Legge di Bilancio 2026 — ha consolidato e integrato queste disposizioni, stabilendo la data del 1° luglio 2026 come momento di decorrenza effettiva delle nuove regole.
Il sistema normativo si innesta poi su un impianto preesistente: la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificata dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, disciplina il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso gestioni previdenziali diverse. La novità del 2026 estende la logica del cumulo anche alla dimensione internazionale, consentendo di sommare periodi assicurativi esteri a quelli italiani per il raggiungimento dei requisiti pensionistici. Si tratta di un’evoluzione normativa che risponde a una realtà sempre più diffusa: carriere lavorative che attraversano più Paesi e più ordinamenti previdenziali.
Il riscatto facoltativo del congedo: struttura e compatibilità
Il riscatto del congedo è uno strumento che consente al lavoratore di acquistare, versando una somma calcolata secondo criteri attuariali, la copertura contributiva per periodi durante i quali ha usufruito di congedi non retribuiti o comunque privi di contribuzione obbligatoria. La Circolare INPS n. 108 del 22 ottobre 2026 fornisce le istruzioni operative per l’applicazione di questa facoltà secondo le modalità introdotte dalla Legge 106/2025.
Un aspetto di particolare rilievo pratico riguarda la compatibilità del congedo con altri benefici economici o giuridici: la normativa chiarisce che il congedo oggetto di riscatto è compatibile con altri istituti, ma la sua fruizione decorre soltanto una volta esauriti gli altri periodi disponibili. Questa regola di sussidiarietà ha implicazioni concrete nella pianificazione previdenziale: il lavoratore che dispone di più tipologie di copertura deve prima esaurire quelle ordinarie prima di attivare il riscatto del congedo. La sequenza non è arbitraria, ma risponde a una logica di ottimizzazione delle risorse del sistema previdenziale nel suo complesso.
Dal punto di vista della procedura, la domanda di riscatto va presentata all’INPS attraverso i canali telematici istituzionali, con allegazione della documentazione che attesta i periodi da riscattare. Il costo del riscatto dipende da variabili quali l’età del richiedente, la retribuzione di riferimento e il numero di settimane da valorizzare. È importante sottolineare che il riscatto è una scelta volontaria e irreversibile: una volta perfezionato il pagamento, il periodo viene definitivamente accreditato nella posizione assicurativa del lavoratore.
→ Leggi anche: Il riscatto del congedo nella legge 106/2025: modalità applicative e riflessi sulla posizione previdenziale
Cumulo internazionale: come funziona la somma dei periodi esteri
La Circolare INPS n. 107 del 20 ottobre 2026 affronta il tema del cumulo internazionale, ovvero la possibilità di sommare i periodi assicurativi maturati in Paesi esteri con quelli italiani ai fini del conseguimento del diritto alla pensione. Questo meccanismo si distingue nettamente dalla totalizzazione: mentre quest’ultima produce una pensione proporzionale calcolata da ciascun Paese in base ai propri periodi, il cumulo consente di utilizzare i periodi esteri come se fossero italiani per verificare il raggiungimento dei requisiti minimi, con la liquidazione della quota italiana a carico dell’INPS secondo le regole ordinarie.
Il riscatto del congedo nel contesto del cumulo internazionale assume una dimensione ancora più strategica: un lavoratore che ha trascorso parte della propria carriera all’estero potrebbe trovarsi in una situazione in cui né i periodi italiani né quelli esteri, considerati singolarmente, sono sufficienti per maturare il diritto alla pensione. La somma dei due blocchi contributivi, resa possibile dal cumulo, può colmare questa lacuna. E se anche la somma risultasse insufficiente, il riscatto facoltativo dei periodi di congedo può costituire l’elemento integrativo decisivo.
È fondamentale comprendere che il cumulo internazionale opera in modo differente a seconda che i periodi esteri siano maturati all’interno dell’Unione Europea — dove trovano applicazione i Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 — o in Paesi con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. In entrambi i casi, i periodi esteri non vengono trasferiti fisicamente all’INPS, ma vengono presi in considerazione per la verifica dei requisiti, mentre ciascun Paese liquida autonomamente la propria quota di pensione.
L’impatto sulla maturazione della pensione: scenari applicativi
Per comprendere concretamente come il combinato disposto tra riscatto del congedo e cumulo internazionale possa incidere sulla maturazione della pensione, è utile ragionare per scenari tipici. Si consideri il caso di un lavoratore dipendente italiano che ha lavorato per un periodo in Germania, accumulando contributi presso il sistema previdenziale tedesco, e che in Italia ha usufruito di periodi di congedo parentale non retribuito. Al momento della verifica dei requisiti pensionistici, questo lavoratore si troverà a dover ricostruire una carriera contributiva frammentata su due sistemi nazionali e potenzialmente discontinua.
Grazie alla Circolare n. 107, l’INPS fornisce ora istruzioni operative precise su come valorizzare i periodi tedeschi nel contesto del cumulo con la gestione italiana. Grazie alla Circolare n. 108, il medesimo lavoratore può presentare domanda di riscatto per i periodi di congedo italiani non coperti da contribuzione, integrando così la propria posizione assicurativa. La sinergia tra i due strumenti — riscatto del congedo e cumulo internazionale — permette di costruire una strategia previdenziale coerente anche in presenza di carriere atipiche o internazionalizzate.
Un altro scenario rilevante riguarda i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS che hanno svolto attività anche come lavoratori subordinati in un altro Paese europeo. In questo caso, il cumulo opera tra la Gestione Separata italiana e la gestione estera, con regole specifiche per il calcolo della quota italiana che tengono conto del sistema contributivo applicabile.
→ Leggi anche: Cumulo dei periodi assicurativi esteri nelle pensioni: i criteri di valutazione secondo la circolare INPS 107/2026
Le novità sulla previdenza complementare nella Legge di Bilancio 2026
Accanto alle disposizioni sul riscatto del congedo e sul cumulo internazionale, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto rilevanti novità anche in materia di previdenza complementare. A partire dal 2026, i contributi versati ai fondi pensione integrativi sono fiscalmente deducibili fino a un massimo di 5.300 euro annui, con un incremento rispetto ai limiti precedentemente vigenti. Si tratta di un incentivo significativo per i lavoratori che intendono costruire una posizione previdenziale complementare accanto a quella obbligatoria.
Altrettanto rilevante è la modifica relativa alla quota di capitale erogabile al momento del pensionamento: dal luglio 2026, la percentuale massima della posizione maturata nei fondi pensione che può essere richiesta in forma di capitale è salita dal 50% al 60%. Questa modifica offre ai lavoratori una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse accumulate, consentendo di destinare una quota più ampia alla liquidazione immediata e una quota residua alla rendita periodica. La combinazione di questi strumenti — previdenza obbligatoria integrata dal riscatto del congedo e dal cumulo, e previdenza complementare potenziata — disegna un sistema previdenziale più articolato e potenzialmente più adeguato alle esigenze di chi ha avuto carriere non lineari.
Come orientarsi tra le istruzioni operative dell’INPS
La lettura delle circolari INPS richiede competenze tecniche specifiche, ma alcuni principi di orientamento possono essere utili anche per il lavoratore non specializzato. In primo luogo, è essenziale ricostruire con precisione la propria storia contributiva, richiedendo all’INPS l’estratto conto previdenziale aggiornato, che riporta tutti i periodi accreditati nelle varie gestioni italiane. Per i periodi esteri, occorre invece rivolgersi all’istituzione previdenziale del Paese in cui si è lavorato, richiedendo un documento equivalente.
In secondo luogo, è opportuno valutare con un consulente del lavoro o un patronato la convenienza economica del riscatto del congedo: il costo dell’operazione deve essere rapportato al beneficio in termini di anticipo della data di pensionamento o di incremento dell’importo della pensione. Non sempre il riscatto è conveniente, e la valutazione deve tenere conto dell’età del lavoratore, della retribuzione attuale e delle aspettative di vita. Per approfondire il quadro normativo di riferimento, è possibile consultare le informazioni ufficiali del Ministero del Lavoro sulle novità previdenziali della Legge di Bilancio 2026.
Infine, è importante ricordare che le disposizioni sul riscatto del congedo nel contesto del cumulo internazionale si applicano a domande presentate dopo l’entrata in vigore delle nuove norme, ma possono valorizzare periodi maturati anche in anni precedenti. Questo significa che lavoratori con carriere già avanzate possono comunque beneficiare delle nuove opportunità, a condizione di presentare la domanda nei termini e con la documentazione richiesta.
Le Circolari INPS n. 107 e n. 108 del 2026 non sono semplici atti amministrativi di routine: segnano l’approdo operativo di una stagione di riforme che ha cercato di adeguare il sistema previdenziale italiano alla realtà di un mercato del lavoro profondamente mutato, caratterizzato da mobilità internazionale, discontinuità occupazionale e pluralità di forme contrattuali. Comprenderle a fondo, con il supporto di professionisti qualificati, è il primo passo per trasformare diritti astratti in benefici previdenziali concreti.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.



