La gestione delle carriere lavorative transnazionali rappresenta da decenni una delle sfide più complesse del diritto previdenziale italiano. Con la Circolare INPS n. 107 del 20 ottobre 2026, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fornito chiarimenti attesi da tempo sulla valutazione dei periodi assicurativi esteri nell’ambito del regime di cumulo pensionistico, aprendo scenari rilevanti per tutti i lavoratori con contributi maturati in più ordinamenti. Capire le regole che governano le pensioni in cumulo periodi esteri è oggi indispensabile per chi ha costruito la propria carriera attraverso i confini nazionali.
Il quadro normativo di riferimento: la legge 228/2012 e le sue evoluzioni
Il regime di cumulo dei periodi assicurativi trova il proprio fondamento nella legge 228/2012, la cosiddetta legge di stabilità 2013, che ha introdotto la facoltà di cumulare periodi contributivi accreditati presso diverse gestioni previdenziali italiane per il raggiungimento del diritto a pensione. Nel corso degli anni successivi, questa disciplina ha subito modifiche progressive che ne hanno ampliato la portata applicativa, rendendo necessario un intervento chiarificatore da parte dell’INPS.
La Circolare 107/2026 si inserisce precisamente in questo solco evolutivo: applicando la disciplina della legge 228/2012 e delle successive modificazioni, l’atto di prassi amministrativa chiarisce come i periodi maturati all’estero debbano essere valutati ai fini del cumulo, colmando lacune interpretative che avevano generato incertezza operativa presso le sedi territoriali e tra i consulenti del lavoro. La rilevanza del documento è immediata, poiché tocca direttamente il meccanismo di calcolo della quota italiana di pensione spettante al lavoratore con carriera internazionale.
Pensioni in cumulo e periodi esteri: il perimetro geografico di applicazione
Uno degli aspetti più qualificanti della Circolare 107/2026 riguarda la definizione del perimetro geografico entro cui i contributi esteri possono essere valorizzati. Secondo quanto comunicato dall’INPS il 21 ottobre 2026, i crediti contributivi maturati nei Paesi dell’Unione Europea, nello Spazio Economico Europeo, in Svizzera e nel Regno Unito possono essere presi in considerazione ai fini del cumulo pensionistico. A questi si aggiungono i contributi accumulati nei Paesi con cui l’Italia ha stipulato accordi bilaterali di sicurezza sociale.
Questa perimetrazione non è casuale: riflette la struttura degli strumenti giuridici internazionali che consentono la comunicazione tra ordinamenti previdenziali distinti. Nel caso dei Paesi UE e SEE, il riferimento è ai regolamenti europei di coordinamento della sicurezza sociale, che stabiliscono meccanismi di totalizzazione dei periodi assicurativi. Per il Regno Unito, il quadro normativo si è ridefinito dopo la Brexit, ma l’accordo commerciale e di cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito ha preservato alcune forme di coordinamento previdenziale. Per i Paesi extra-europei, invece, la rilevanza dei periodi esteri dipende dal contenuto specifico delle singole convenzioni bilaterali sottoscritte dall’Italia.
Per chi vuole approfondire il testo ufficiale della circolare, il documento è consultabile direttamente sul portale ufficiale INPS.
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Il ruolo dei periodi esteri nella determinazione del sistema di calcolo
Un profilo tecnico di primaria importanza chiarito dalla circolare riguarda la funzione che i periodi assicurativi esteri svolgono nella determinazione del sistema di calcolo della quota italiana di pensione. Questo aspetto è centrale per comprendere le implicazioni concrete delle pensioni in cumulo periodi esteri sul trattamento economico finale.
Il sistema pensionistico italiano è strutturato attorno a due metodi di calcolo principali: il sistema retributivo, applicabile ai periodi contributivi anteriori al 1996 per i lavoratori con almeno 18 anni di contributi a quella data, e il sistema contributivo, che si applica ai periodi successivi o, integralmente, ai lavoratori privi del requisito anzidetto. La scelta tra i due sistemi — o la loro combinazione nel cosiddetto sistema misto — ha conseguenze significative sull’importo della prestazione.
La Circolare 107/2026 chiarisce che i periodi assicurativi esteri sono rilevanti ai fini della determinazione del sistema di calcolo applicabile alla quota italiana. In altri termini, la contribuzione maturata all’estero può incidere sulla collocazione temporale della carriera complessiva del lavoratore, influenzando la soglia che determina quale metodo di calcolo si applica alla porzione di pensione di competenza dell’INPS. Si tratta di un chiarimento di portata non trascurabile, che può modificare in modo sostanziale l’importo della prestazione spettante.
Contributi esteri e pensione straniera già liquidata: la posizione dell’INPS
Un altro nodo interpretativo di grande rilievo pratico affrontato dalla Circolare 107/2026 riguarda il caso — tutt’altro che infrequente — in cui i periodi contributivi esteri abbiano già dato origine a una pensione straniera. La questione che si poneva era se tali periodi potessero comunque essere considerati ai fini del cumulo per la pensione italiana, oppure se la loro precedente valorizzazione in sede estera li rendesse inutilizzabili nel contesto nazionale.
L’INPS ha fornito una risposta che privilegia la tutela del lavoratore: i periodi assicurativi esteri possono essere considerati per il cumulo pensionistico anche se hanno già dato luogo a una pensione straniera. Questa posizione è coerente con la logica del coordinamento internazionale della sicurezza sociale, che non mira a eliminare la doppia contribuzione ma a garantire che ogni periodo lavorativo trovi adeguata valorizzazione nell’ordinamento competente. Il principio sottostante è quello della non sovrapposizione delle prestazioni, non della non computabilità dei periodi.
Dal punto di vista pratico, questa indicazione è di grande importanza per i lavoratori che hanno trascorso parte della carriera in un Paese straniero, hanno già ottenuto o otterranno una pensione da quell’ordinamento, e intendono al tempo stesso accedere alla pensione italiana in regime di cumulo. La circolare chiarisce che le due situazioni non si escludono reciprocamente, aprendo la strada a una pianificazione previdenziale più consapevole.
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Implicazioni operative per i lavoratori con carriere transnazionali
Le indicazioni contenute nella Circolare 107/2026 hanno implicazioni operative concrete per una platea di lavoratori in costante crescita. La mobilità internazionale del lavoro — sia nell’ambito europeo, sia verso Paesi extracomunitari legati all’Italia da accordi bilaterali — genera situazioni previdenziali complesse che richiedono un’analisi attenta e multidimensionale.
Il primo aspetto su cui i lavoratori e i loro consulenti devono concentrarsi è la ricostruzione completa della carriera contributiva, con particolare attenzione all’identificazione di tutti i periodi maturati all’estero in Paesi rientranti nel perimetro geografico definito dalla circolare. Non sempre questa ricostruzione è agevole: i sistemi di comunicazione tra enti previdenziali di Paesi diversi, pur migliorati negli ultimi anni, possono presentare ritardi e lacune documentali.
Il secondo elemento critico riguarda la verifica dell’impatto dei periodi esteri sul sistema di calcolo della quota italiana. Come chiarito dalla Circolare 107/2026, questi periodi sono rilevanti ai fini della determinazione del metodo applicabile: un lavoratore che abbia accumulato contributi in Italia e all’estero potrebbe trovarsi in una posizione diversa rispetto a chi abbia lavorato esclusivamente in Italia, con effetti che possono risultare favorevoli o, in alcuni casi, richiedere una valutazione comparativa tra le diverse opzioni disponibili.
Il terzo profilo operativo riguarda i tempi e le modalità di presentazione della domanda. Il regime di cumulo delle pensioni in cumulo periodi esteri richiede che il lavoratore coordini la propria istanza con gli enti previdenziali esteri competenti, fornendo all’INPS la documentazione necessaria a comprovare i periodi assicurativi stranieri. La circolare, intervenendo sull’interpretazione delle norme applicabili, fornisce alle sedi INPS un quadro di riferimento più chiaro per la gestione di queste pratiche, riducendo il rischio di difformità applicative tra territori diversi.
La funzione sistematica della circolare nel panorama previdenziale internazionale
Al di là dei contenuti specifici, la Circolare INPS 107/2026 svolge una funzione sistematica importante: ribadisce che il regime di cumulo non è uno strumento pensato esclusivamente per le carriere svolte interamente in Italia, ma è suscettibile di interagire con gli ordinamenti previdenziali stranieri secondo regole che l’INPS è chiamato a interpretare e applicare in modo uniforme.
Questa prospettiva è coerente con l’evoluzione del diritto previdenziale internazionale, che tende sempre più a considerare la carriera lavorativa nel suo complesso, indipendentemente dai confini nazionali entro cui i singoli periodi si sono svolti. Le pensioni in cumulo periodi esteri rappresentano, in questo senso, un banco di prova della capacità del sistema previdenziale italiano di dialogare con gli ordinamenti stranieri in modo efficace e rispettoso dei diritti acquisiti dai lavoratori.
L’intervento dell’INPS con la Circolare 107/2026 si colloca dunque in una traiettoria di progressiva apertura del sistema pensionistico italiano alla dimensione internazionale, riconoscendo la realtà di un mercato del lavoro sempre più mobile e la necessità di tutele previdenziali che seguano il lavoratore lungo l’intero arco della sua vita professionale, ovunque essa si sia svolta. Per i professionisti del settore e per i lavoratori interessati, il documento del 20 ottobre 2026 costituisce un riferimento normativo imprescindibile da tenere presente in ogni valutazione relativa alla pianificazione pensionistica con componenti contributive di origine estera.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.



