Il regime forfettario per l’ex dipendente pubblico: presupposti e limiti applicativi

Scopri se un ex dipendente pubblico può accedere al regime forfettario: il criterio decisivo è il reddito da pensione e lavoro dipendente dell’anno precedente.

Regime forfettario ex dipendente pubblico: quando si può

Capire se un ex dipendente pubblico possa accedere al regime forfettario ex dipendente pubblico è una domanda tutt’altro che scontata, soprattutto quando il percorso professionale combina anni di insegnamento nel pubblico impiego con una lunga attività libero-professionale — come quella di un dottore commercialista con partita IVA aperta fin dal 1992 e iscrizione alla Gestione Separata INPS. La risposta è che l’accesso è possibile, ma dipende da un solo parametro cruciale: il reddito da lavoro dipendente o da pensione percepito nell’anno precedente.

Dalla prevalenza al tetto: come è cambiata la norma dal 2016

Il regime forfettario è disciplinato dall’art. 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). Nella sua versione originaria, la norma richiedeva che i redditi dell’attività professionale prevalessero su quelli da lavoro dipendente o da pensione: una condizione che escludeva di fatto molti pensionati titolari di partita IVA, inclusi gli ex insegnanti che avevano avviato un’attività autonoma dopo il pubblico impiego.

Questa limitazione è stata superata dall’art. 1, comma 111, della L. n. 208/2015, che a partire dal 2016 ha sostituito il criterio della prevalenza con un tetto ai redditi da lavoro dipendente e assimilati: inizialmente fissato a 30.000 euro, sospeso per il solo 2019, e oggi collocato alla lettera d-ter del comma 57 dello stesso art. 1 della L. n. 190/2014. Gli anni di insegnamento nel pubblico impiego, quindi, non costituiscono in sé una causa di esclusione, così come non lo è l’iscrizione alla Gestione Separata INPS.

La lettera d-bis del medesimo comma 57 prevede un’ulteriore causa di esclusione per chi svolge la propria attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale o di quelli dei due anni precedenti. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi del tutto estranea a chi ha lasciato la scuola prima di aprire la partita IVA nel 1992.

Il ruolo della pensione nel calcolo del limite di reddito

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la pensione: essa non è esclusa dal computo del tetto, ma vi rientra a pieno titolo. L’art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR (DPR n. 917/1986) qualifica le pensioni di ogni genere come redditi di lavoro dipendente. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 4 aprile 2016 chiarisce esplicitamente che il reddito da pensione assume rilievo ai fini della soglia anche da solo, senza che vi siano altri stipendi nel quadro reddituale.

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Ne consegue che un ex insegnante che percepisce la pensione maturata durante gli anni di servizio pubblico deve confrontare l’importo lordo annuo — quello indicato nella Certificazione Unica dell’anno precedente — con il tetto di legge. Se tale importo supera la soglia, il regime è precluso per l’anno successivo; se vi rientra, il regime è accessibile. Nel conteggio entrano anche gli eventuali compensi da collaborazione coordinata e continuativa, che l’art. 50 del TUIR assimila al lavoro dipendente.

La stessa circolare n. 10/E precisa che l’esonero dalla verifica si applica solo quando il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente, ma lo nega se in quell’anno il contribuente ha comunque percepito una pensione. In pratica: dopo le dimissioni, il regime forfettario si applica dall’anno successivo a quello della cessazione, ma la pensione percepita in quell’anno fa comunque scattare la verifica del tetto.

I limiti applicabili nel regime forfettario ex dipendente pubblico nel 2026 e nel 2027

L’importo del tetto varia a seconda dell’anno di applicazione del regime. Per il 2026, si verificano i redditi da lavoro dipendente e da pensione percepiti nel 2025, con un limite elevato a 35.000 euro ai sensi dell’art. 1, comma 12, della L. n. 207/2024, prorogato dall’art. 1, comma 27, della L. n. 199/2025.

Per il 2027, invece, il limite torna a 30.000 euro sui redditi percepiti nel 2026, salvo ulteriore proroga, come stabilito dall’art. 233, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 117/2026. A fine ottobre 2026 nessuna norma ha ancora prorogato il limite più alto per il 2027, mentre il dibattito parlamentare in corso sulla Legge di Bilancio riguarda principalmente il tetto dei ricavi del regime forfettario per l’anno prossimo.

Dal 1° gennaio 2027, peraltro, l’intera disciplina si trasferisce negli articoli da 232 a 243 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117. L’art. 233 di questo nuovo testo riprende sostanzialmente le cause di esclusione già contenute nel comma 57 della L. n. 190/2014, garantendo continuità normativa.

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Rimangono invariati anche gli altri requisiti di accesso: nell’anno precedente, i ricavi o compensi non devono superare 85.000 euro, e le spese per lavoratori dipendenti e collaboratori non devono eccedere 20.000 euro lordi.

Gestione Separata INPS e dottori commercialisti: un caso specifico

L’iscrizione alla Gestione Separata INPS non incide sull’accesso al regime forfettario, che dipende esclusivamente da requisiti di natura fiscale. I contribuenti in regime forfettario versano i contributi alla gestione previdenziale di appartenenza. Per i dottori commercialisti, tuttavia, la Gestione Separata può derivare da una situazione previdenziale particolare: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12821/2020, ha stabilito che il commercialista iscritto ad altra previdenza obbligatoria, che alla Cassa di categoria versa il solo contributo integrativo, è tenuto a iscriversi alla Gestione Separata INPS. Questo assetto previdenziale non costituisce un ostacolo al regime forfettario.

L’aliquota applicabile e le altre cause di esclusione da verificare

Chi accede al regime applica l’imposta sostitutiva del 15%. L’aliquota ridotta del 5%, prevista dall’art. 1, comma 65, della L. n. 190/2014 per i primi cinque anni di attività, è riservata alle nuove attività e non riguarda una partita IVA aperta nel 1992.

È indispensabile verificare anche le ulteriori cause di esclusione previste dall’art. 233 del nuovo Testo unico, tra cui la partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari, nonché il controllo di società a responsabilità limitata che svolgano attività riconducibili a quella professionale esercitata in regime forfettario. Si tratta di verifiche concrete che, nel caso di un professionista con una storia lavorativa articolata, meritano un’analisi puntuale prima di procedere all’adesione.

In definitiva, per un ex insegnante con lunga attività professionale e iscrizione alla Gestione Separata, il regime forfettario è uno strumento accessibile — a patto che la pensione eventualmente percepita, verificata sull’anno precedente, non superi la soglia di legge vigente: 35.000 euro per il 2026 e 30.000 euro dal 2027, salvo interventi normativi ancora in discussione. Consultare la documentazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e la circolare n. 10/E del 2016 rimane il punto di partenza più solido per una valutazione corretta della propria posizione.


Avv. Tamara Valentini

Avvocato Civilista e giuslavorista. Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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