Il trattamento fiscale dell’assegno di accompagnamento alla pensione è da sempre uno degli snodi più delicati nella gestione previdenziale dei lavoratori in uscita anticipata dal mercato del lavoro. Con l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dalla Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) e la successiva elaborazione operativa da parte dell’INPS — culminata nel Messaggio n. 2829 del 14 settembre 2026 e nella Circolare n. 104 del 29 settembre 2026 — il quadro normativo si è significativamente arricchito di nuovi benefici fiscali destinati a chi percepisce prestazioni di accompagnamento alla pensione o anticipi di pensione anticipata. Capire come queste novità si traducano concretamente in termini di imponibilità e di importo netto è essenziale tanto per i lavoratori coinvolti quanto per i consulenti e i datori di lavoro chiamati a gestire le fasi di transizione.
Il contesto normativo: l’accompagnamento alla pensione tra legge e prassi
L’istituto dell’accompagnamento alla pensione affonda le sue radici nell’articolo 4 della Legge n. 92/2012, la cosiddetta Riforma Fornero, che ha introdotto la possibilità per i datori di lavoro — in accordo con i sindacati — di gestire le eccedenze di personale attraverso strumenti di sostegno al reddito erogati fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici da parte dei lavoratori interessati. In questo schema, il lavoratore cessa anticipatamente il rapporto di lavoro e riceve un assegno periodico, finanziato dal datore di lavoro o dai fondi di solidarietà bilaterali, che lo accompagna fino alla maturazione della pensione.
La natura giuridica di questa prestazione ha generato nel tempo incertezze interpretative significative, in particolare sotto il profilo fiscale: si tratta di un reddito assimilato a quello da lavoro dipendente? È soggetto alle ordinarie aliquote IRPEF? Esistono franchigie o detrazioni specifiche? A queste domande, la Legge di Bilancio 2025 ha tentato di dare risposta organica, introducendo due strumenti distinti — la somma non imponibile e la ulteriore detrazione d’imposta — che l’INPS ha poi tradotto in istruzioni operative concrete.
La somma non imponibile: struttura e applicazione retroattiva
Il primo dei due benefici fiscali introdotti dalla normativa è la somma non imponibile, ossia una quota dell’assegno di accompagnamento che viene esclusa dalla base imponibile IRPEF. Si tratta di un meccanismo che alleggerisce direttamente il carico tributario del beneficiario, riducendo la parte di prestazione su cui vengono applicate le aliquote progressive.
L’aspetto operativamente più rilevante — e che ha richiesto un’apposita istruzione da parte dell’INPS — riguarda la decorrenza retroattiva del beneficio. Secondo quanto chiarito dal Messaggio n. 2829 del 14 settembre 2026, gli importi maturati a partire dal 1° gennaio 2026 saranno riconosciuti in modo retroattivo con il pagamento del mese di ottobre 2026. Ciò significa che i beneficiari non dovranno attendere il conguaglio di fine anno per recuperare le somme non assoggettate a tassazione nei mesi precedenti: la regolarizzazione avverrà in un’unica soluzione nel rateo di ottobre, che incorporerà tanto la quota corrente quanto le quote arretrate relative al periodo gennaio-settembre 2026.
Questo approccio, pur razionale dal punto di vista amministrativo, impone attenzione nella lettura del cedolino di ottobre 2026: l’importo netto risulterà verosimilmente superiore a quello dei mesi precedenti, non per un aumento della prestazione lorda, ma per l’effetto cumulativo del beneficio fiscale applicato retroattivamente. I consulenti del lavoro e i patronati sono chiamati a informare i beneficiari di questa dinamica, evitando fraintendimenti sulla natura dell’incremento.
L’ulteriore detrazione d’imposta: rinvio al conguaglio fiscale di fine anno
Il secondo strumento introdotto dalla Legge n. 207/2024 è l’ulteriore detrazione d’imposta, che si aggiunge alle detrazioni ordinariamente previste per i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. A differenza della somma non imponibile — che agisce sulla base imponibile — la detrazione agisce direttamente sull’imposta lorda, riducendola euro per euro fino a concorrenza del suo ammontare.
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La modalità di riconoscimento di questo secondo beneficio è tuttavia differente: come precisato nelle istruzioni operative dell’INPS, l’ulteriore detrazione non viene applicata mensilmente in corso d’anno, ma viene determinata e liquidata in sede di conguaglio fiscale di fine anno. Questo significa che il beneficiario vedrà materializzarsi il vantaggio fiscale soltanto a dicembre 2026 (o, in caso di cessazione della prestazione nel corso dell’anno, al momento del conguaglio anticipato), quando l’INPS procederà al calcolo definitivo dell’imposta dovuta e all’applicazione della detrazione spettante.
La scelta di rinviare l’ulteriore detrazione al conguaglio risponde a una logica di prudenza amministrativa: la sua quantificazione dipende dall’ammontare complessivo del reddito percepito nel periodo d’imposta, e applicarla mensilmente in via presuntiva avrebbe potuto generare conguagli a debito per il contribuente. Il sistema preferisce quindi riconoscerla con certezza a fine anno, quando tutti gli elementi sono disponibili. È importante che i beneficiari ne tengano conto nella propria pianificazione finanziaria, sapendo che una parte del vantaggio fiscale arriverà in un’unica soluzione e non distribuita nei ratei mensili.
Il ruolo dei fondi di solidarietà bilaterali nella gestione delle prestazioni
L’accompagnamento alla pensione non è uno strumento monolitico: la sua attuazione pratica varia significativamente a seconda del contesto contrattuale e settoriale in cui si colloca. In molti settori produttivi, la gestione delle prestazioni avviene attraverso i fondi di solidarietà bilaterali, istituiti ai sensi della normativa vigente e alimentati dai contributi di datori di lavoro e lavoratori. Questi fondi svolgono una funzione di intermediazione previdenziale, erogando direttamente l’assegno di accompagnamento e gestendo i rapporti con l’INPS per gli aspetti contributivi e fiscali.
L’introduzione dei nuovi benefici fiscali pone questi fondi di fronte a compiti operativi non banali: devono recepire le istruzioni dell’INPS, adeguare i propri sistemi di calcolo e comunicazione, e garantire che i beneficiari ricevano correttamente tanto la somma non imponibile quanto l’ulteriore detrazione nei tempi e nelle modalità previste. La Circolare n. 104 del 29 settembre 2026 è intervenuta proprio per fornire un quadro di riferimento omogeneo, assicurando uniformità di applicazione tra i diversi soggetti erogatori.
Per i lavoratori che percepiscono l’assegno attraverso un fondo bilaterale, è quindi consigliabile verificare con il proprio fondo di riferimento le modalità concrete di applicazione delle novità fiscali, poiché le tempistiche operative potrebbero presentare lievi variazioni rispetto a quanto previsto in via generale per le prestazioni erogate direttamente dall’INPS.
Implicazioni pratiche per i lavoratori in transizione verso il pensionamento
Per il lavoratore che si trova nella fase di transizione — cioè che ha già cessato il rapporto di lavoro e percepisce l’assegno in attesa di maturare i requisiti pensionistici — le novità introdotte hanno un impatto diretto e misurabile sull’importo netto mensile. Comprendere la distinzione tra i due benefici è fondamentale per leggere correttamente i propri cedolini e per non incorrere in errori nella dichiarazione dei redditi.
Sul piano pratico, occorre tenere presenti alcuni punti chiave:
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- La somma non imponibile riduce la base imponibile dell’assegno: il lavoratore paga meno IRPEF perché una parte della prestazione non viene considerata reddito ai fini fiscali. Questo beneficio è riconosciuto retroattivamente con il pagamento di ottobre 2026 per tutto il periodo dal 1° gennaio 2026.
- L’ulteriore detrazione d’imposta riduce l’imposta lorda già calcolata: il suo effetto è quindi aggiuntivo rispetto alla somma non imponibile e viene liquidato in sede di conguaglio annuale, tipicamente a dicembre.
- I beneficiari che hanno altri redditi nel corso dell’anno — ad esempio da lavoro autonomo occasionale o da locazione — devono valutare attentamente l’impatto complessivo in sede di dichiarazione dei redditi, poiché la presenza di redditi aggiuntivi può influenzare l’entità delle detrazioni spettanti.
- Chi cessa di percepire l’assegno nel corso del 2026 — perché raggiunge i requisiti pensionistici — riceverà il conguaglio fiscale anticipato, che incorporerà sia gli eventuali arretrati della somma non imponibile sia l’ulteriore detrazione maturata fino alla data di cessazione.
Per approfondire la documentazione ufficiale di riferimento, è possibile consultare direttamente il Messaggio INPS n. 2829 del 14 settembre 2026 disponibile sul portale istituzionale dell’Istituto.
Coordinamento con la dichiarazione dei redditi e obblighi informativi
Un aspetto spesso trascurato riguarda il coordinamento tra le operazioni di conguaglio effettuate dall’INPS e la successiva dichiarazione dei redditi del beneficiario. Poiché l’INPS opera come sostituto d’imposta, le ritenute applicate in corso d’anno e il conguaglio di fine anno confluiscono nella Certificazione Unica (CU) che l’Istituto rilascia entro i termini previsti dalla normativa tributaria. È su questo documento che il contribuente — o il suo consulente — deve basarsi per la compilazione del modello 730 o del modello Redditi.
Con l’introduzione dei nuovi benefici fiscali, la CU relativa all’anno d’imposta 2026 presenterà elementi aggiuntivi rispetto al passato, riflettendo sia la quota non imponibile sia l’ulteriore detrazione applicata. I beneficiari dovranno prestare attenzione a non duplicare i benefici già riconosciuti dall’INPS in sede di conguaglio, evitando di indicare nuovamente in dichiarazione importi già correttamente gestiti dal sostituto d’imposta.
Sul fronte degli obblighi informativi, datori di lavoro e fondi bilaterali che abbiano eventualmente erogato in via diretta somme a titolo di accompagnamento — in attesa del subentro dell’INPS — dovranno coordinarsi con l’Istituto per evitare sovrapposizioni nella gestione fiscale della prestazione. La corretta attribuzione delle responsabilità di sostituto d’imposta è, in questo senso, una condizione preliminare per la regolare applicazione dei benefici.
Prospettive applicative e nodi ancora aperti
Nonostante il quadro normativo e operativo si sia notevolmente chiarito con l’intervento congiunto del Messaggio n. 2829 e della Circolare n. 104, alcune questioni applicative meritano ancora attenzione. In primo luogo, la corretta perimetrazione della platea dei beneficiari: non tutti i lavoratori che percepiscono somme in attesa della pensione rientrano automaticamente nello schema dell’accompagnamento disciplinato dall’articolo 4 della Legge n. 92/2012, e la distinzione con altre forme di sostegno al reddito — come la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o i contratti di solidarietà espansiva — rimane rilevante ai fini dell’accesso ai benefici fiscali.
In secondo luogo, l’applicazione pratica nei settori coperti da fondi bilaterali di nuova istituzione o in fase di consolidamento potrebbe presentare ritardi o disomogeneità, richiedendo un monitoraggio attento nei prossimi mesi. Infine, resta da valutare come le novità introdotte dalla Legge n. 207/2024 si armonizzino con eventuali accordi aziendali o contratti collettivi che prevedano condizioni migliorative rispetto allo schema legale: in questi casi, la verifica caso per caso con un professionista abilitato rimane la strada più sicura.
Il percorso verso il pensionamento è una fase delicata della vita lavorativa, in cui le scelte fiscali e previdenziali si intrecciano in modo complesso. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e operative da ottobre 2026 rappresentano un passo significativo verso una maggiore equità nel trattamento di chi accede all’uscita anticipata attraverso strumenti di accompagnamento: cogliere appieno i benefici disponibili, con la guida di consulenti aggiornati e la lettura attenta della documentazione INPS, è il modo più efficace per tutelare il proprio reddito nella fase di transizione.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.



