Mobbing e straining rappresentano le forme più insidiose di abuso del potere gerarchico nei luoghi di lavoro, con ricadute profonde sulla salute e sulla vita delle persone. Comprendere come il diritto del lavoro li definisce, li distingue dal conflitto fisiologico e li sanziona è essenziale per tutelare lavoratori, dirigenti e organizzazioni.

Definizione di mobbing e straining nel diritto del lavoro

Nel linguaggio giuridico-lavoristico mobbing indica una serie di comportamenti vessatori ripetuti nel tempo, posti in essere sul luogo di lavoro con finalità persecutoria, tali da emarginare o spingere il lavoratore ad allontanarsi dall’azienda. Non basta un singolo episodio spiacevole: ciò che caratterizza il mobbing è la sistematicità delle condotte, la loro intensità e la direzione univoca verso un determinato soggetto o un piccolo gruppo.

I comportamenti possono essere molto diversi tra loro: isolamento dalle informazioni, svuotamento di mansioni, continui rimproveri immotivati, deleghe umilianti, esclusione da riunioni, fino alle offese alla dignità personale. La giurisprudenza considera rilevante non solo la condotta del superiore, ma anche quella di colleghi, se il datore è a conoscenza della situazione e non interviene.

Lo straining, invece, viene definito come situazione di stress lavorativo prolungato dovuto a uno o pochi atti ostili, anche non ripetuti, ma particolarmente gravi o duraturi nei loro effetti. Un demansionamento stabile, un trasferimento punitivo senza ragione organizzativa, l’assegnazione a un ufficio isolato possono integrare straining. Manca la trama di episodi tipica del mobbing, ma resta un abuso del potere gerarchico capace di ledere salute e personalità del lavoratore.

Distinzione tra conflitto legittimo e condotte persecutorie sistematiche

Non ogni tensione in ufficio è mobbing. Nei contesti organizzativi complessi il conflitto è spesso fisiologico: divergenze sulle strategie, critiche alle performance, scelte impopolari di turnazione o di assegnazione incarichi rientrano nell’ordinaria dialettica aziendale. Il diritto del lavoro ammette un esercizio anche deciso dei poteri direttivi, purché giustificato, proporzionato e rispettoso della dignità.

La soglia si supera quando il conflitto si trasforma in condotta persecutoria sistematica. I giudici ricercano un filo conduttore: ripetitività degli attacchi verso lo stesso lavoratore, assenza di valide ragioni organizzative, ricorso a modalità umilianti o discriminatorie. Un rimprovero duro su un errore grave non è mobbing; una sequenza di critiche sproporzionate, anche davanti ai colleghi, accompagnata da esclusione da progetti e mansioni svilenti può esserlo.

Ciò che conta è il disegno complessivo. Anche in discipline molto competitive, come la vendita o il trading, dove i ritmi sono aggressivi e gli obiettivi pressanti, non è lecito usare i target come pretesto per colpire sempre le stesse persone, delegittimarle, minacciarle in modo pretestuoso. La performance può essere pretesa; la demolizione psicologica no.

Parametri usati dai giudici per accertare il disegno vessatorio

L’accertamento del mobbing o dello straining è in gran parte affidato al giudice, che deve ricostruire la vicenda nel suo insieme. Nel tempo si sono consolidati alcuni parametri di riferimento. Il primo è l’elemento oggettivo: la presenza di una pluralità di atti lesivi (o di uno particolarmente grave, in caso di straining), tali da creare un contesto ostile e degradante. Si valutano ordini di servizio, email, contestazioni disciplinari, cambi di mansione, turnazioni penalizzanti.

Segue l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio. Non è necessario che esista una “confessione” del superiore. L’intento si desume spesso da indizi: sistematico accanimento su un solo lavoratore, totale assenza di giustificazioni organizzative, uso selettivo delle sanzioni disciplinari. Anche disparità evidenti rispetto a colleghi in condizioni simili assumono rilievo.

Un ulteriore parametro riguarda la durata e intensità delle condotte. Episodi concentrati in un breve periodo ma particolarmente invasivi possono essere considerati allo stesso modo di vessazioni prolungate nel tempo ma più sottili. Le testimonianze dei colleghi, le certificazioni mediche, eventuali segnalazioni al medico competente o all’RSPP diventano tasselli importanti nella ricostruzione del disegno vessatorio.

Danno biologico, esistenziale e prova del nesso di causalità

Quando le condotte persecutorie incidono sulla salute, si parla di danno biologico: una compromissione dell’integrità psicofisica, documentata da certificazioni mediche o consulenze specialistiche. Disturbi d’ansia, depressione reattiva, somatizzazioni (insonnia, gastrite, ipertensione) sono spesso collegati a contesti di mobbing o straining, e vengono valutati dai consulenti tecnici nominati dal giudice.

Accanto a ciò, la giurisprudenza riconosce il danno esistenziale, cioè l’alterazione significativa delle abitudini di vita e delle relazioni quotidiane: isolamento sociale, rinuncia allo sport o ad attività ricreative, deterioramento dei rapporti familiari. È il prezzo pagato, ad esempio, da chi smette di andare all’allenamento di pallavolo o alla corsa serale perché teme di incontrare colleghi o non riesce più a trovare energie dopo giornate emotivamente logoranti.

Nodo delicato è la prova del nesso di causalità tra condotte e danno. Il lavoratore deve dimostrare, anche tramite presunzioni e perizie, che la patologia sia conseguenza probabile e non meramente possibile del contesto lavorativo. Il giudice valuta storia clinica precedente, eventuali fattori extra-lavorativi, andamento della sintomatologia rispetto alle fasi del conflitto. In presenza di più concause, la responsabilità del datore può comunque emergere in misura proporzionata.

Responsabilità del datore e del dirigente gerarchicamente sovraordinato

Nel quadro normativo, il datore di lavoro ha un obbligo generale di tutela della salute e della personalità morale dei dipendenti. Non deve solo astenersi da comportamenti lesivi, ma anche prevenire e fermare quelli posti in essere da dirigenti o colleghi. La responsabilità può essere sia contrattuale (violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro) sia extracontrattuale per fatto illecito.

Il dirigente gerarchicamente sovraordinato risponde in prima persona quando abusa dei poteri di organizzazione, controllo e disciplina. Un capo reparto che isola sistematicamente un dipendente, lo sovraccarica di turni impossibili, lo espone a umiliazioni pubbliche, può essere chiamato a rispondere civilmente, e nei casi più gravi anche penalmente (ad esempio per lesioni personali o atti persecutori, se ne ricorrono i presupposti).

Il datore, dal canto suo, può essere ritenuto responsabile anche solo per omessa vigilanza. Se le segnalazioni di clima pesante, email offensive, rotazione sospetta degli allontanamenti arrivano alla direzione e restano senza risposta, questo silenzio diventa parte integrante dell’illecito. Nei grandi gruppi, la catena gerarchica e le funzioni HR hanno un ruolo decisivo: non basta scaricare la colpa su un singolo “capo duro” e pensare che l’organizzazione ne sia estranea.

Misure preventive, protocolli aziendali e linee guida europee

La prevenzione di mobbing, straining e abusi di potere passa da scelte organizzative concrete, non da slogan valoriali appesi in reception. Le aziende più attente inseriscono nei documenti di valutazione dei rischi anche i fattori psicosociali: carichi di lavoro, stile di leadership, conflitti ricorrenti. A ciò si affiancano procedure interne chiare per le segnalazioni: canali riservati, tempi definiti di risposta, tutela dell’anonimato ove possibile.

Le linee guida europee sullo stress lavoro-correlato e sulla violenza e molestie nei luoghi di lavoro sollecitano la partecipazione attiva di lavoratori e rappresentanze sindacali. Formazione specifica per capi intermedi, policy contro le ritorsioni verso chi segnala, monitoraggio del turnover in reparti “a rischio” sono strumenti operativi, non meri adempimenti formali. In alcuni contesti vengono introdotti anche codici etici con sanzioni disciplinari per chi agisce in modo vessatorio.

Non va trascurato l’aspetto culturale. Un contesto dove l’allenatore di una squadra aziendale urla, umilia e deride i partecipanti “per motivarli” trasmette un modello che facilmente si replica negli uffici. Costruire una leadership ferma ma rispettosa richiede tempo, coerenza nelle scelte disciplinari e attenzione ai segnali deboli di malessere prima che diventino contenzioso.