Riscaldamento, c’è un nuovo calendario per l’accensione: le date di case e uffici

Riscaldamento, c’è un nuovo calendario per l’accensione: scopri le date ufficiali per case e uffici, le zone climatiche A-F, le temperature massime e le deroghe previste dal DPR 74/2013 per…

Riscaldamento, c'è un nuovo calendario per l'accessione

Riscaldamento, c’è un nuovo calendario per l’accensione: le date di case e uffici, tutto ciò che bisogna sapere, i dettagli e le curiosità

Con l’arrivo dell’autunno e delle prime giornate fredde, una delle domande più frequenti riguarda il calendario per l’accensione del riscaldamento: quando si possono accendere i termosifoni nelle case e negli uffici? Quali sono le date ufficiali per la stagione termica 2026-2027? Il quadro normativo di riferimento è il DPR 74/2013, che suddivide il territorio nazionale in zone climatiche e stabilisce per ciascuna i periodi e le ore massime di funzionamento degli impianti. Comprendere queste regole permette di evitare sanzioni e di gestire in modo efficiente i consumi energetici.

Dopo anni di restrizioni straordinarie legate all’emergenza energetica, l’Italia è tornata a un regime ordinario più stabile. In questo articolo analizziamo il nuovo calendario per l’accensione del riscaldamento, le date aggiornate per case e uffici, le zone climatiche e le temperature massime consentite dalla normativa vigente.

Il nuovo calendario per l’accensione del riscaldamento: le date ufficiali per case e uffici

Il nuovo calendario per l’accensione del riscaldamento si basa sulle disposizioni ordinarie del DPR 74/2013, che rimane il testo normativo cardine in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici. La norma divide il territorio italiano in sei zone climatiche (dalla A alla F), identificate in base ai gradi-giorno, ovvero un indice che misura il fabbisogno di riscaldamento di una località. A ciascuna zona corrispondono date di inizio e fine della stagione termica e un numero massimo di ore giornaliere di funzionamento degli impianti, valide sia per le abitazioni private sia per gli uffici e gli edifici pubblici.

La stagione termica 2026-2027 segue integralmente questo schema ordinario, senza deroghe eccezionali. Di seguito il dettaglio completo.

Le zone climatiche e le date di accensione: tabella riepilogativa

Le zone vengono identificate con lettere dalla A alla F e, di conseguenza, ai periodi di riferimento per l’accensione dei riscaldamenti in case e uffici:

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  • ZONA A: accensione dal 1° dicembre al 15 marzo – ore massime giornaliere: 6
  • ZONA B: accensione dal 1° dicembre al 31 marzo – ore massime giornaliere: 8
  • ZONA C: accensione dal 15 novembre al 31 marzo – ore massime giornaliere: 10
  • ZONA D: accensione dal 1° novembre al 15 aprile – ore massime giornaliere: 12
  • ZONA E: accensione dal 15 ottobre al 15 aprile – ore massime giornaliere: 14
  • ZONA F: nessuna limitazione di periodo né di ore

A titolo esemplificativo, Milano rientra nella Zona E, la penultima fascia climatica, con possibilità di accendere i riscaldamenti già dal 15 ottobre. Roma si trova invece in Zona C, con accensione consentita a partire dal 15 novembre. Le città del Sud Italia e delle isole ricadono generalmente nelle zone A, B o C, mentre le aree alpine e appenniniche più elevate appartengono alla Zona F, priva di restrizioni.

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Temperature massime consentite: case, uffici e scuole

Oltre alle date di accensione, il DPR 74/2013 fissa precisi limiti di temperatura massima che gli impianti termici non possono superare. Conoscere questi valori è fondamentale tanto per i privati quanto per i responsabili di edifici adibiti a uso lavorativo o scolastico.

  • Abitazioni private e uffici: la temperatura interna non deve superare i 18 °C, con una tolleranza di 2 gradi (quindi fino a 20 °C).
  • Scuole e istituti scolastici: la temperatura massima consentita è di 20 °C, con la medesima tolleranza di 2 gradi.
  • Edifici adibiti ad attività industriali e artigianali: il limite è fissato a 18 °C, con tolleranza di 2 gradi.

Il rispetto di questi limiti non è solo un obbligo normativo: contribuisce in modo significativo al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni, obiettivi centrali nella politica energetica nazionale ed europea per il periodo 2026-2030.

Deroghe e accensione anticipata: quando è possibile?

Il calendario ordinario previsto dal DPR 74/2013 non è assoluto. I Comuni hanno la facoltà di autorizzare l’accensione anticipata o la proroga del riscaldamento rispetto alle date standard, qualora si verifichino condizioni climatiche eccezionali. In tali casi, il sindaco emette un’apposita ordinanza che consente agli amministratori di condominio e ai responsabili degli impianti di attivare i termosifoni prima della data prevista per la propria zona climatica, o di prolungarne il funzionamento oltre la scadenza ordinaria.

È importante sottolineare che la deroga non modifica i limiti di temperatura massima, che restano invariati. Chi gestisce un impianto centralizzato — come l’amministratore di condominio — è tenuto a rispettare sia le finestre temporali sia i tetti di temperatura, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Riscaldamento negli uffici: obblighi del datore di lavoro

Sul versante lavoristico, il tema del riscaldamento negli ambienti di lavoro interseca le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro). Il datore di lavoro è tenuto a garantire condizioni microclimatiche adeguate nei luoghi di lavoro, il che implica non solo il rispetto del calendario di accensione, ma anche la manutenzione periodica degli impianti e la verifica che la temperatura interna sia compatibile con la salute e il benessere dei lavoratori.

In pratica, se le temperature esterne scendono al di sotto delle soglie di comfort prima delle date di accensione consentite dalla zona climatica di appartenenza, il datore di lavoro può richiedere al Comune una deroga anticipata. In alternativa, è tenuto ad adottare misure alternative — quali riscaldatori localizzati conformi alle norme di sicurezza — per garantire un ambiente di lavoro salubre. Il mancato rispetto di questi obblighi espone il datore di lavoro a responsabilità sia amministrative sia, nei casi più gravi, penali.

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Come verificare la zona climatica del proprio Comune

Per sapere con certezza a quale zona climatica appartiene il proprio Comune — e quindi conoscere le date esatte di accensione del riscaldamento per la propria casa o il proprio ufficio — è possibile consultare l’Allegato A al DPR 412/1993, che riporta l’elenco completo dei Comuni italiani con la relativa classificazione climatica. In alternativa, molti Comuni mettono a disposizione questa informazione sul proprio sito istituzionale, oppure è possibile rivolgersi all’amministratore di condominio o all’installatore dell’impianto termico.

FAQ: domande frequenti sul calendario di accensione del riscaldamento

Da quando si possono accendere i riscaldamenti a Milano?

Milano rientra nella Zona E, pertanto i riscaldamenti possono essere accesi a partire dal 15 ottobre e fino al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere.

Da quando si possono accendere i riscaldamenti a Roma?

Roma appartiene alla Zona C: l’accensione è consentita dal 15 novembre al 31 marzo, per un massimo di 10 ore al giorno.

Qual è la temperatura massima consentita per il riscaldamento in casa?

La temperatura massima nelle abitazioni private è di 18 °C, con una tolleranza di 2 gradi che porta il limite effettivo a 20 °C.

Il Comune può anticipare l’accensione del riscaldamento?

Sì. In caso di condizioni climatiche eccezionali, il sindaco può emettere un’ordinanza che autorizza l’accensione anticipata rispetto alle date previste per la zona climatica di riferimento.

Cosa rischia chi accende il riscaldamento fuori dalle date consentite?

Il mancato rispetto del calendario di accensione e dei limiti di temperatura espone il responsabile dell’impianto a sanzioni amministrative previste dal DPR 74/2013 e dalla normativa regionale applicabile.

Il datore di lavoro è obbligato a riscaldare gli uffici?

Sì. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve garantire condizioni microclimatiche adeguate nei luoghi di lavoro. Se le date di accensione ordinarie non consentono ancora di attivare l’impianto, deve adottare misure alternative per tutelare la salute dei lavoratori.

La Redazione di Diritto & Lavoro

La redazione di Diritto & Lavoro cura e verifica i contenuti su lavoro, previdenza e welfare, con riferimento alle fonti normative. I contenuti hanno finalita informativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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