L’articolo esamina la tutela assicurativa Inail per i lavoratori delle piattaforme digitali, con particolare attenzione ai ciclo-fattorini. Vengono discussi i requisiti e le modalità delle prestazioni lavorative, il ruolo delle piattaforme digitali e la normativa assicurativa applicabile.

Quadro generale e finalità della circolare INAIL

L’evoluzione della tecnologia digitale ha ridisegnato il panorama lavorativo, dando vita a nuove forme di occupazione.Un esempio emblematico è rappresentato dai lavoratori delle piattaforme digitali, come i ciclo-fattorini impegnati nelle consegne di beni.Questi lavoratori operano in un contesto che richiede una chiara definizione normativa a fronte delle divergenze sorte dalla natura ibrida dei loro impieghi.La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9/2025 è una risposta a tale esigenza, proponendo un quadro normativo che includa sia la legislazione nazionale, come il capo V bis del d.lgs.81/2015, sia direttive europee, come la UE 2024/2831.Quest’ultima dovrà essere recepita dai paesi membri entro il 2026, e l’Italia ha già stabilito principi e criteri per il suo recepimento, assicurando così protezioni adeguate per i lavoratoriL’Inail, con la recente circolare n. 40 del 2025 sottolinea questi aspetti assicurativi, riconoscendo l’importanza di fornire tutele che vadano oltre la forma contrattuale, riconoscendo quindi ai rider protezioni indipendentemente dalla classificazione del loro rapporto lavorativo.

Indicazioni operative Inail

L’Inail, attraverso la sua circolare n. 40 del 2025, ha ribadito le linee guida essenziali già delineate nella nota precedente n. 866 del 2020, mirate a estendere il concetto di assicurazione obbligatoria su chi svolge attività lavorative tramite piattaforme digitali, come i ciclo-fattorini.

Questi ultimi, indipendentemente se operano in autonomia con biciclette, veicoli a motore o senza mezzi, sono soggetti a una copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali.

Tale copertura è obbligatoria e decorre dal febbraio 2020, con il premio assicurativo calcolato su una base imponibile che riflette la retribuzione convenzionale minima giornaliera proporzionata ai giorni di lavoro effettivamente svolti.

Inoltre, le piattaforme stesse, considerate come datori di lavoro, sono tenute a rispettare obblighi assicurativi analoghi a quelli delle imprese tradizionali, includendo sia il pagamento del premio che la gestione delle denunce connesse.

Questo sistema non solo garantisce diritti e protezioni ai lavoratori, ma rappresenta anche un passo verso l’equità tra lavoro digitale e forme tradizionali di impiego.

Modalità delle prestazioni lavorative

Nel contesto delle piattaforme digitali, le modalità di prestazione lavorativa rappresentano un elemento cruciale per determinare la natura del rapporto di lavoro.

La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9/2025 delinea le tipologie contrattuali possibili: il lavoro autonomo, il lavoro subordinato e la collaborazione etero organizzata.

Il lavoro autonomo si configura quando un ciclo-fattorino agisce con totale libertà, potendo scegliere di accettare o rifiutare consegne senza timore di ripercussioni future.

In questa modalità, il lavoratore gode di una significativa indipendenza, potendo disconnettersi dalla piattaforma senza penalizzazioni.

Diversamente, il lavoro subordinato emerge quando le piattaforme esercitano poteri direttivi, organizzativi e disciplinari, limitando l’autonomia del lavoratore.

Ciò avviene, ad esempio, attraverso l’utilizzo di applicazioni che effettuano un controllo assiduo delle prestazioni, utilizzano un sistema di ranking reputazionale e impongono turni o orari specifici.

Tra questi due estremi si colloca la cooperazione etero organizzata, dove, pur essendo in apparenza autonomi, i rider agiscono secondo modalità esecutive imposte dalle piattaforme, assoggettandosi in tal modo a normative simili a quelle del lavoro subordinato.

Il ruolo delle piattaforme digitali

Le piattaforme digitali svolgono un ruolo fondamentale, non solo come strumenti operativi, ma anche come soggetti influenti nella determinazione delle modalità di lavoro.

La direttiva UE 2024/2831, insieme alla raccomandazione ILO 198/2006, sottolinea quanto il focus debba spostarsi dall’etichetta formale di un rapporto di lavoro alle modalità effettive in cui esso viene svolto.

Questo è ciò che viene definito il principio del “primato dei fatti”, dove viene analizzato il reale utilizzo delle piattaforme e degli algoritmi che possono regolare l’autonomia del lavoratore, spesso limitando questa indipendenza a favore di una gestione più controllata e tipica di un ambiente lavorativo subordinato.

Appare chiaro, quindi, che le modalità operative e i poteri esercitati dalle piattaforme — come il controllo diretto e le decisioni disciplinari — siano aspetti fondamentali nel definire il contesto giuridico e le relative responsabilità di ciascun attore coinvolto, rendendo le piattaforme stesse dei veri e propri datori di lavoro.

Il ruolo delle piattaforme digitali
Piattaforme digitali (diritto-lavoro.com)

La normativa assicurativa applicabile

Nel delineare la giusta applicazione delle normative assicurative per i lavoratori delle piattaforme digitali, è essenziale distinguere tra lavoro autonomo e collaborazioni etero organizzate o subordinate.

La disciplina assicurativa per i lavoratori autonomi si basa sull’art.

47 septies del d.lgs.

81/2015 che pone il committente come responsabile dell’assicurazione Inail.

Tale assicurazione si calcola sulla retribuzione convenzionale minima, e si adatta ai giorni effettivamente lavorati.

Per le collaborazioni etero organizzate e i lavoratori subordinati, il trattamento assicurativo segue invece le regole dettate per i dipendenti.

Qui, l’imponibile considera la retribuzione effettiva o contrattuale, come stabilito dal contratto collettivo nazionale.

In questi casi, i premi assicurativi si calcolano in base al tasso di rischio previsto dalla voce di tariffa Inail, e la loro gestione rimane a carico dell’impresa che gestisce la piattaforma.

Questa differenziazione assicura che ogni tipologia di lavoro sia correttamente inquadrata e tutelata dal punto di vista assicurativo, fornendo una sicurezza maggiore ai lavoratori coinvolti.

Un approccio concreto e aggiornato

L’evoluzione costante del mercato del lavoro impone una revisione e un aggiornamento continuo delle normative che regolano il settore delle piattaforme digitali.

L’integrazione tra la circolare del Ministero del Lavoro n. 9/2025 e le indicazioni fornite dalla circolare Inail n. 40/2025 rappresenta un significativo passo avanti verso una regolamentazione chiara e coerente.

Questi documenti, analizzando le varie tipologie di contratti di lavoro attuabili per i ciclo-fattorini, stabiliscono criteri trasparenti per l’applicazione delle tutele assicurative.

L’obiettivo finale è garantire che, nonostante il rapido avanzamento tecnologico, le moderne forme di lavoro non risultino in un vuoto legale, dove i lavoratori siano privi di protezioni.

Al contrario, si mira a codificare diritti e doveri, assicurando a tutte le parti coinvolte una comprensione chiara e certa delle garanzie fornite dall’ordinamento giuridico.

In un contesto dinamico e in costante evoluzione, un approccio legale efficace deve basarsi sull’evidenza dei fatti, garantendo la migliore protezione possibile per i lavoratori che animano il settore delle piattaforme digitali.